LA PIU' GRANDE CORRUZIONE DELLA STORIA DELLA REPUBBLICA
LA SENTENZA  DEL TRIBUNALE DI MILANO
PROCESSO IMI/SIR

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LE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DEL GIUDICE VITTORIO METTA A
PARTIRE DALL’ ANNO 1990
A-ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL GIUDICE V. METTA
Come visto nei capitoli precedenti, nell ‘ anno 1990 , dunque , il giudice Vittorio Metta è giudice
relatore , pressoché in contemporanea , di due delle controversie civili più importanti della “ storia
giudiziaria “ della Corte di Appello di Roma , sia sotto il profilo economico che sotto quello politico
e sociale : Imi-Sir ( assegnato all’ imputato nell’ autunno 1989 ) e impugnazione del “Lodo
Mondadori “ (assegnatogli nella estate del 1990 ).
Ed è proprio a partire dall’ anno 1990 che il giudice Metta diventa “ improvvisamente “ molto
ricco , iniziando a versare , sui conti correnti bancari a lui riconducibili , sempre più consistenti
somme di denaro , tutte rigorosamente in banconote da 50.000 o 100.000 Lire ; o anche a disporre
di altre ingenti somme che neppure transitano dai suoi rapporti bancari conosciuti ma che
improvvisamente “ appaiono “ tra le mani dell’ imputato .
Sulla base della documentazione in atti risulta in modo inequivocabile che l’ allora giudice Metta
ebbe a versare sui suoi conti correnti , nell’ arco di poco più di due anni , ben 619 milioni di
lire in contanti ; somma alla quale bisogna aggiungere quella di altri 400 milioni di lire non
transitata sui suoi conti correnti e utilizzata nell’ Aprile del 1992 per pagare la caparra relativa
all’ acquisto di un appartamento in Roma , intestato alla figlia Sabrina . Non solo : anche buona
parte dei lavori di ristrutturazione di questo appartamento e di altre unità immobiliari nella
disponibilità dell’ imputato , risultano pagati , come si vedrà , con somme di denaro contante non
prelevate dai conti correnti bancari ma apparse , anch’ esse, nella improvvisa disponibilità dell’
imputato .
Anno per anno risultano i seguenti versamenti in banca di denaro contante ( cfr. teste Santucci 29-1-

01 con documentazione allegata ) :
ANNO 1990 ANNO 1991 ANNO 1992 Totale periodo - Note
- 19 Febbraio
lire 40.000.000
( c/c 45573.05 )
- 23 Marzo
lire 50.000.000
( c/c 45573.05 )
- 2 Aprile
- 16 Gennaio
lire 10.000.000
( c/c 45573.05 )
- 25 Marzo
lire 10.000.000
( c/c 45573.05 )
- 16 maggio
- 24 Marzo
lire 10.000.000
( c/c 45573.05 )
- 26 Marzo
lire 10.000.000
( c/c 45573.05)
- 3 Aprile
Lire 619 MILIONI
NOTE
* c/c 45573.05 Banca
Toscana – int. V.Metta
490
lire 10.000.000
( c/c 45573.05 )
- 23 Aprile
lire 10.000.000
( c/c 45573.05 )
- 23 Maggio
lire 40.000.000
( c/c 45573.05)
- 13 Giugno
lire 10.000.000
( c/c 31071/16 )
- 27 Giugno
lire 60.000.000
( c/c 45573.05 )
- 2 Luglio
lire 50.000.000
( c/c 45573.05 )
- 27 Luglio
lire 50.000.000
( c/c 45573.05 )
- 7 Settembre
lire 15.000.000
( c/c 45573.05)
- 14 Settembre
lire 20.000.000
( c/c 45573.05 )
- 18 Settembre
lire 14.000.000
( c/c 45573.05 )
- 5 Ottobre
lire 20.000.000
( c/c 45573.05)
- 12 Ottobre
lire 20.000.000
( c/c 45573.05)
- 9 Novembre
lire 15.000.000
( c/c 45573.05 )
- 23 Novembre
lire 15.000.000
( c/c 45573.05 )
- 20 Dicembre
lire 10.000.000
( c/c 45573.05)
- 28 Dicembre
lire 15.000.000
( c/c 45573.05)
lire 10.000.000
( c/c 45573.05 )
- 7 Luglio
lire 10.000.000
( c/c 6930111.01.12 )
-17 Luglio
lire 15.000.000
( c/c 6930111.01.12)
lire 10.000.000
( c/c 45573.05)
- 8 Aprile
lire 10.000.000
( c/c 6930111.01.12 )
- 17 Aprile
lire 10.000.000
( c/c 9589667.01.31)
- 28 Aprile
lire 10.000.000
( c/c 9589667.01.31)
- 15 Maggio
lire 10.000.000
( c/c 9589667.01.31)
- 2 Luglio
lire 10.000.000
( c/c 45573.05)
- 18 Settembre
lire 10.000.000
( c/c 45573.05)
- 25 Settembre
lire 10.000.000
( c/c 6930111.01.12 )
e R. Subrizi , coniuge
* c/c 31071/16 Banca
Toscana – int. alla
figlia Sabrina Metta
* c/c 9589667.01.31
Comit int. V. Metta e
M. Subrizi
* c/c Comit 6930111
intestato a Spera
Secondina , suocera
491
Volendo tentare un “ collegamento temporale “ di tali versamenti si può osservare che :
- 270 milioni vengono versati in pendenza della sola causa Imi-Sir ( dal 19 Febbraio al 2
Luglio 1990 )
- assegnata la causa Mondadori in data 12 Luglio 1990 , 169 milioni vengono depositati nel
corso della istruttoria di entrambe le cause , dal 27 Luglio al 23 Novembre 1990 ;
- 25 milioni ancora vengono depositati nel Dicembre 1990 , pendente ancora la sola causa
Mondadori ;
- altri 30 milioni nel 1991 a partire dal 16 Gennaio ;
- ancora 25 milioni nel Luglio 1991 in epoca compatibile con la prima provvista Rovelli di
quell’ anno ;
- ulteriori 100 milioni tra Marzo e settembre del 1992 allorquando ancora costanti sono i
rapporti tra Metta e i tre intermediari e segnatamente si intensificano quelli con Previti .
Un flusso continuo di denaro , dunque , quasi da magistrato ormai a “ libro paga “ .
Infine ( cfr. capitolo movimentazioni finanziarie Imi-Sir ) ancora 58 milioni verranno depositati in
tre tranche nel Febbraio e Marzo 1995 ( non provenienti dalla eredità italiana o estera di Orlando
Falco per i motivi in quel capitolo esposti ) e , dunque , in epoca compatibile con il rientro in Italia
di denaro proveniente dalla provvista Rovelli del 1994 e quasi in contemporanea ai versamenti fatti
all’ estero sui conti di Squillante.
Si è poi già evidenziato come – con particolare riferimento all’ anno 1990 – numerosi siano i casi di
contemporaneo versamento di denaro contante in Italia sui conti di Metta , Previti e Pacifico ( cfr.
capitolo movimentazioni finanziarie Imi-Sir ) .
Ma le disponibilità di Metta non transitano tutte per i suoi conti correnti accesi presso diversi
istituti di credito : certamente l’ imputato può fare affidamento su altri cospicui fondi altrove
occultati .
A Settembre – Ottobre del 1991 ( circostanza riferita dalla teste Maldini alla udienza dell’ 8-3-
2002 prima a seguito di contestazione del PM- a causa del tempo trascorso dai fatti - e poi su
domanda diretta della parte civile CIR ) Metta contatta l’ agenzia immobiliare di cui è titolare la
signora Emma Maldini Maldonato , essendo interessato all’ acquisto di un appartamento in via
Casal de Merode , di proprietà di tale signora De Gasperi , all’ epoca dimorante a Trento .
Afferma la Maldini , sentita alla udienza dell’ 8-3-2002 :
“ abbiamo portato tanta gente , non si riusciva a vendere…perché era una zona diciamo
abbastanza popolare , la casa era molto bella , era un attico con terrazza e non tanto adatta alla
zona , ecco , e quindi la gente che veniva voleva spendere un po’ meno…”.
492
Ha poi ricordato la teste che fin dal primo contatto il giudice Metta si disse interessato all’ acquisto
che tuttavia venne formalizzato alcuni mesi più tardi con il compromesso del 14-4-1992 e ciò in
quanto :
“l’ abbiamo rivisto con la moglie , con la figlia…poi la signora voleva vendere anche dei mobili, lui
guardava anche i mobili , non so poi se li ha presi. Io ho mandato anche un antiquario a vedere i
mobili… “.
E ancora su domanda del PM :
“ ci sono stati anche contatti tra il giudice Metta e la Sig.ra De Gasperi prima della firma del
contratto preliminare ? “
la teste ha risposto :
“ Molti.Molti.Molti “ .
Dunque è circostanza accertata che tra Settembre e Ottobre del 1991 Metta visiona l’
appartamento ( attico di cinque camere , accessori , due terrazzi , cantina e quota garage ) e da
subito si mostra interessato all’ acquisto per conto della figlia Sabrina ( cfr. oltre anche teste
Manca); seguono alcuni mesi di trattative aventi per oggetto, tra l’ altro, anche l’ eventuale acquisto
della mobilia e finalmente , in data 14-7-1992, la compravendita viene perfezionata innanzi al
notaio Enrico Parenti .
Nel rogito – prodotto dalla difesa in sede di indagini preliminari – il prezzo viene indicato in
471.110.000 Lire ( teste Valenti 25-2-02 con documentazione allegata ) .
Interrogato il 18 giugno 1998 dal PM ( verbale acquisito agli atti non essendosi il Metta sottoposto
ad esame dibattimentale ) così spiega l’ imputato le modalità di pagamento :
“ Orlando Falco ( magistrato della Corte di assise di Roma – n.dell’ e. ) mi aiutò fattivamente
quando nel 1992 decisi di acquistare casa ( sulla quale comunque grava un mutuo in ECU di 350
milioni ). In quella occasione Falco mi donò prima 50 , poi altri 50 milioni , per una somma
complessiva che si aggira sui 200 milioni , sempre in contanti…io provvedevo a versare
immediatamente il denaro sui conti ( si fa riferimento alle donazioni di Falco – n. dell’ e. ) ovvero a
depositarlo prima in cassetta di sicurezza e poi a versarlo “ .
E in effetti , in linea con quanto dichiarato dall’ imputato in sede di interrogatorio, le modalità di
pagamento risultavano – all’ epoca – le seguenti :
· 350 milioni di lire in assegni circolari 14-7-2002 tratti sul c/c cointestato all’ imputato , alla
moglie e alla figlia e acceso presso la banca Commerciale Italiana ed emessi a favore di
De Gasperi Maria ( tre da 100 milioni e uno da 50 milioni ) a seguito di contratto di mutuo
decennale in ECU stipulato a nome di Metta Sabrina con la stessa Banca Commerciale
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Italiana in data 26 giugno 1992 ( cfr. deposizione teste Valenti del 25-2-2002 con
documentazione allegata ) ;
· ulteriori 150 milioni di lire sempre in assegni circolari in data 13 e 14 luglio 1992 tratti su
c/c cointestato a Vittorio Metta e alla di lui moglie , Subrizi Rosamaria , e acceso presso la
Banca Toscana . Trattasi di tre assegni per l’ importo , rispettivamente , di 100 milioni , 30
milioni e 20 milioni di lire emessi a favore della De Gasperi ( cfr. come sopra ) .
Totale : 500 milioni di lire a fronte dei 471.110.000 dichiarati nel rogito : una pressoché totale ( e
invero rara ) corrispondenza tra il “ pattuito “ e il “ dichiarato “ . Un mutuo da 350 milioni e 150
milioni provenienti da precedenti regalie di Orlando Falco . Né più né meno di quanto affermato dal
Metta in sede di interrogatorio al PM nel Giugno 1998 .
Dispiace affermarlo , ma l’ ex giudice Metta , in questa come in altre occasioni , ha ancora una volta
mentito .
Solo in epoca successiva al suo interrogatorio , infatti , sono stati acquisiti ad iniziativa del PM –
e precisamente nel Maggio 1999 - i seguenti ulteriori documenti che rappresentano una realtà del
tutto diversa e taciuta dall’ imputato :
· giudizio di “ stima sommaria “ datato 13 Maggio 1992 , allegato al contratto di mutuo, dal
quale risulta che il valore dell’ appartamento ( avente una estensione di superficie coperta
di 218 mq ) veniva fissato in Lire 981.000.000 (cfr. come sopra ) ;
· preliminare di compravendita datato 14 Aprile 1992 dal quale risulta che il prezzo
convenuto è in realtà di Lire 900.000.000 così da corrispondere : a) 500.000.000 di lire
alla stipula dell’ atto pubblico di compravendita entro il 10 Luglio 1992 ;b) “ 400.000.000
di lire alla stipula della presente scrittura privata quale caparra confirmatoria…” (cfr.
come sopra ) .
Come sono stati pagati alla Maldini Maldonato – procuratrice della De Gasperi - questi ulteriori
400.000.000 di lire ? La risposta è semplice , sulla base delle risultanze processuali : in contanti .
Risulta infatti dalla documentazione bancaria acquisita che la Maldini Maldonato ( e la di lei
dipendente Chiapponi Cristina ) effettuano in data 15 Aprile 1992 ( il giorno dopo la stipula del
preliminare ) presso la Banca Toscana filiale di Roma ( la stessa ove intrattiene i propri rapporti
Metta Vittorio ) tre ordini di bonifico a favore di De Gasperi Maria per l’ importo complessivo di
391 milioni di lire ( rispettivamente di 91 , 150 e 150 milioni ) . A copertura di tali ordini di
bonifico viene versata la corrispondente somma in contanti tutta in banconote da 100.000 Lire.
I 9 milioni di lire che mancano all’ appello rappresentano la quota dovuta da Metta alla Maldini per
la sua intermediazione . In sostanza , il giorno dopo la stipula del preliminare , il giudice Metta si
presenta presso la sua Banca con una valigia ( si presume ) contenente 400.000.000 di lire in
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banconote da 100.000 che consegna alla Maldini e alla Chiapponi perchè queste effettuino i citati
bonifici ( cfr. deposizione teste Maldini 8-3-2002 , deposizione teste Valenti 25-2-2002 con
documentazione allegata ) .
Il che significa che Metta ( che mentirà al PM sul prezzo di acquisto riducendolo a 500 milioni e
non si sottoporrà ad esame dibattimentale non dicendo una parola sull’ argomento “ 400 milioni “
neppure nelle dichiarazioni spontanee dell’ 8-10-02 ) allorquando inizia i contatti con la parte
venditrice nell’ Ottobre 1991 – subito manifestando interesse all’ acquisto - e li prosegue ,
necessariamente deve già sapere di avere la disponibilità di tale ingente somma ( altrimenti le
trattative-essendo il prezzo richiesto “ troppo caro “- neppure si iniziano ).Disponibilità immediata ,
in quanto dette trattative – come in qualsiasi normale circostanza- potrebbero anche concludersi ,
in astratto , in qualsiasi momento , o potrebbero presentarsi improvvisi e più decisi concorrenti . E
proprio nell’ ottobre 1991 ( cfr. capitolo movimenti finanziari Mondadori ) rientrano in Italia
425 milioni di lire , quelle che mancano a Metta che , a suo stesso dire , utilizzava cassette di
sicurezza per depositarvi denaro contante in attesa di utilizzarlo . I contatti con la parte venditrice
dureranno poi per alcuni mesi e per i motivi esplicitati dai testimoni, ma all’ atto del
compromesso nell’ Aprile 1992 , Metta salderà l’ anticipo pagando 400 milioni in contanti mai
transitati sui suoi conti italiani ( e di altro contante non tratto dai suoi conti , dimostrerà di essere
in possesso al momento dei lavori di ristrutturazione – cfr. capitolo citato ) .
Quindi : consolidati e provati rapporti anche illeciti tra Metta da un lato e Previti, Acampora e
Pacifico dall’ altro ; Gennaio 1991 sentenza Mondadori ; Febbraio 1991 versamento da Fininvest a
Previti e da questi ad Acampora ; accertati rapporti di “ consulenza “ estera di Acampora a Metta
(vedi eredità Falco ) ; Settembre – Ottobre 1991 , Metta inizia le trattative per l’ acquisto di una
casa da 900 milioni ; stesso periodo 425 milioni tornano da Acampora a Previti e da questi a
Pacifico che li preleva in contanti , destinazione Italia ; Aprile 1992 , concluse le trattative , Metta
paga 400 milioni in contanti . Un quadro indiziario a dir poco grave che porta a ritenere
provato che detta somma provenga dalla provvista pagata a Previti e proveniente da un conto
Fininvest.
A fronte di tutto ciò rimane da rispondere ad un’ unica domanda : quale è la giustificazione di Metta
circa la provenienza di questi 400.000.000 di lire atteso che certamente dai conti correnti a lui
intestati o cointestati non risulta alcun prelievo contante neppure lontanamente ricollegabile
ad una somma così ingente ?
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E ancora : come giustifica , l’ imputato , il continuo flusso di denaro contante sui suoi conti
correnti?
Si può qui anticipare , quanto alla prima domanda , che nessuna giustificazione è stata fornita
dall’ imputato . Quanto alla seconda , la giustificazione addotta risulterà documentalmente
insostenibile .
Ma prima di dar conto della versione difensiva ( e della sua pretestuosità ) questo Collegio è
costretto suo malgrado – veramente suo malgrado – a continuare a fare i “ conti in tasca “ all’
imputato atteso che le “ anomalie “ in merito alle sue condizioni finanziarie non sono finite qui.
Perché se è vero che in Italia giungono , dal canale Previti – Acampora – Pacifico ( cfr. capitolo
precedente ) 425 milioni e Metta ne movimenta “ solo “ 400 ( ma altri 100 milioni vengono
depositati in contanti , a dieci per volta , tra Marzo e Settembre 1992 ) , è altrettanto vero che,
investiti 900 milioni di lire del 1992 nell’ acquisto dell’ appartamento , incombono anche le spese
di ristrutturazione. E l’ imputato si rivolge all’ architetto Pietro Manca , per la progettazione , e
alla FIMA Elettrica srl di Mauro Fileni per la messa in opera.
Sentito alla udienza del 23 Febbraio 2002 , l’ architetto Manca ha precisato di essere stato
contattato
da Metta all’ inizio del 1992 ( forse Gennaio – e in ciò si conferma come l’ imputato fosse ben
determinato all’ acquisto molto prima della firma del compromesso ) per visionare l’ appartamento
di Via Casal de Merode ove andavano effettuati lavori di ristrutturazione . Svolte le pratiche
comunali e preparato il progetto , il Manca consigliava a Metta di rivolgersi , per la messa in opera ,
alla FIMA srl di Fileni Mauro ( anche questi esaminato alla udienza del 23 Febbraio 2002 ) .
Lavori non proprio di poco conto e durati a lungo : spostamento dei servizi igienici e della cucina ;
rifacimento degli impianti elettrici e idraulici ; rivestimenti , pitture , controsoffittature. L’ architetto
Manca quantifica in 80-100 milioni di lire il prezzo della ristrutturazione e Fileni ricorda che i
pagamenti venivano effettuati parte con assegni e parte in contanti .
Fin dalla fase delle indagini preliminari il Fileni , su richiesta della Procura , ebbe a produrre le
fatture emesse dalla FIMA e riferibili ai lavori effettuati presso l’ appartamento di Via Casal De
Merode ( fatture infatti intestate a Metta Sabrina – allegate alla deposizione Valenti 25-2-02 ) , e
precisamente :
Nr. Fattura data importo
· 107/92 11-12-1992 7.280.000 lire ( 1° acconto )
· 09/93 5-2-1993 26.000.000 lire ( 2° acconto )
· 105/93 27-12-1993 34.320.000 lire ( 3° acconto )
· 20/94 1- 4 1994 2.180.000 lire ( saldo )
· 21/94 2-4-1994 4.522.000 lire ( fornitura accessori )
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Dall’ esame della suddetta documentazione , possono trarsi queste prime conclusioni :
- i lavori di ristrutturazione sono iniziati nell’ autunno del 1992 e terminati all’ inizio del 1994 ;
- l’ importo complessivo fatturato ammonta a lire 74.302.000 lire ;
- tutte le fatture riportano , quali condizioni di pagamento : “ rimessa diretta “ che , a detta dello
stesso Fileni , presuppone il pagamento contestuale alla emissione della fattura .
Dall’esame della documentazione bancaria emerge che nel periodo considerato Metta non emette
alcun assegno a favore della FIMA srl tranne uno , in data 8-7-1993, per l’ importo di lire
20.000.000 a favore della persona fisica di Fileni Mauro ( cfr. teste Valenti e documentazione
allegata ) .
Ritiene il Collegio che quest’ ultimo importo vada necessariamente ad aggiungersi – quale quota
“in nero “ - a quanto fatturato , portando così il corrispettivo pagato per la ristrutturazione a
circa 95 milioni di lire .
E infatti :
- le fatture riportano , come detto , la dicitura : “ pagamento rimessa diretta “ ;
- non vi è alcuna fattura in epoca quanto meno prossima alla emissione dell’ assegno di cui sopra
(la fattura antecedente porta la data del 5 Febbraio 1993 ) ;
- l’ assegno non è emesso a favore di “ FIMA srl “ ma a favore della persona fisica di Fileni Mauro,
con la conseguenza di poter non essere contabilizzato.
In conclusione , in circa un anno , dopo aver “ tratto dal nulla “ 400 milioni di lire in contanti, Metta
paga , sempre in contanti , l’ ulteriore somma di almeno 75.000.000 di lire ( senza che dai suoi conti
correnti emerga alcuna operazione di prelievo , tranne quelle oscillanti tra i 2 e 3 milioni ,
mediamente ogni 10-15 giorni e ovviamente relative alle necessità di vita quotidiana con un picco
di 7 milioni in coincidenza con le ferie estive del 1993 – cfr. c/c 45573 in vol. 24 IMI-SIR ) . E , si
badi bene , all’ epoca Metta non era ancora entrato in possesso della eredità di Orlando Falco che
morirà solo nell’ Agosto 1994 .
In realtà , per completezza di esposizione , Fileni effettuerà lavori di ristrutturazione anche presso la
abitazione di Santa Severa – località marina presso Civitavecchia.
Anche questi lavori vengono commissionati prima della morte di Falco Orlando. La prima fattura ,
infatti , porta la data dell’ 8-7-1994 per l’ importo di 7.140.000 lire . Si concluderanno , invece ,
dopo la morte di Falco ( la seconda e ultima fattura “ a saldo “ porta la data del 28-10-1994 per un
importo di 9.520.000 lire ) . Entrambe le fatture ( importo totale 16.660.000 lire ) prevedono , al
solito , il pagamento a “ rimessa diretta “ (cfr. teste Valenti e documentazione allegata ) .
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A tali lavori è certamente riconducibile l’ assegno di lire 10.660.000 lire emesso da Metta – questa
volta a favore della FIMA srl – in data 14-11-1994 ( in data più che compatibile con la emissione
della seconda fattura – cfr. come sopra ) . Mancano all’ appello esattamente 6 milioni di lire e cioè
l’ importo della prima fattura depurato dell’ IVA . Se ne deduce che nel Luglio del 1994 – si
ribadisce : prima della morte di Orlando Falco – Metta paga in contanti ( e anche qui senza
corrispondente operazione di prelievo dai suoi conti ) l’ ulteriore somma di 6.000.000 di lire .
In conclusione , risulta documentalmente provato che a partire dal 1990 ( in contemporanea alla
assegnazione della causa Imi-Sir e , poco dopo , anche di quella Mondadori ) e fino al 1994 ( prima
della morte di Orlando Falco ma dopo il prelievo in contanti da parte di Pacifico della
provvista Rovelli ) il giudice Metta ( con un reddito di lavoro dipendente oscillante tra gli 80 e 100
milioni di lire ; coniugato con la signora Subrizi Rosamaria , pensionata con reddito medio di 19
milioni ; convivente con la figlia Sabrina, studentessa di Giurisprudenza , nullatenente – cfr.
dichiarazioni dei redditi in faldone 2 Lodo ) dispone di ingentissime somme di denaro detenute
altrove ( lo stesso Metta ha dichiarato al PM che alle volte era uso tenere i contanti per un certo
tempo in cassette di sicurezza ) e che vengono o versate “ piano piano “ sui propri conti correnti o
detenute con altre modalità in attesa di essere , alla bisogna , prelevate , e conferite in contanti a
terzi .
Per riassumere :
· 619.000.000 di lire versati in contanti sui conti correnti bancari tra il 1990 e il 1992
( di cui 464 nel solo anno 1990 )
· 400.000.000 di lire pagate in contanti il 15-4-1992 per l’ acquisto della casa di Via
Casal de Merode intestata a Metta Sabrina e non provenienti dai suoi conti bancari ;
· 75.000.000 di lire pagate in contanti tra la fine del 1992 e l’ inizio del 1994 per la
ristrutturazione del citato appartamento , anche questi di provenienza come sopra ;
· 6.000.000 di lire pagate in contanti nel Luglio 1994 per la ristrutturazione della casa
di Santa Severa .
Un totale accertato , dunque , di 1.100.000.000 di lire in contanti .
Accertato , in quanto in realtà il Fileni ha affermato che altre ditte hanno lavorato alla
ristrutturazione dell’ appartamento intestato a Metta Sabrina : ad es. quella addetta ai lavori di
falegnameria, non identificata . E non vi è traccia , neppure in questo caso , di pagamenti
“ufficiali“.
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B- LA VERSIONE DIFENSIVA DELL’ IMPUTATO
Risulta documentalmente provato , come detto nel capitolo relativo alla vicenda processuale Imi-
Sir, come Metta si sia affidato ai “ consulenti occulti “ di Nino Rovelli per la preparazione della
causa e la motivazione della sentenza . Si è dato sopra conto come , nel solo anno 1990 ( in epoca
antecedente alla pubblicazione dell’altra sentenza Mondadori ) Metta abbia depositato sui suoi conti
464 milioni in contanti ( cui seguono poi altri versamenti nel 1991 e 1992 per altri 155 milioni e nel
Febbraio-Marzo 1995 per ulteriori 58 milioni ) ; si è sottolineato nel capitolo relativo ai movimenti
finanziari Imi-Sir come l’ acconto di lire 1 miliardo fatto da Felice Rovelli e Primarosa Battistella
nel 1991 , non possa che essere univocamente interpretato come “ rimborso “ di quanto dagli
intermediari anticipato a Metta e “acconto “ su quanto definitivamente pattuito in caso di buon
esito definitivo della causa stessa ; si sono evidenziati , nei relativi capitoli dedicati alla causa
Mondadori , le gravi anomalie dell’ iter processuale di questa seconda causa nonché il percorso
della “provvista “ partita da Fininvest nel Febbraio 1991 con l’ arrivo in Italia di 425 milioni
contestualmente alle trattative intraprese da Metta per l’ acquisto della casa ; si è dato atto come lo
stesso imputato abbia dichiarato di far “sostare “ il denaro in cassette di sicurezza prima di versarlo
o utilizzarlo.
Resta , dunque , solo da dar conto della versione difensiva fornita dall’ imputato sulla provenienza
del denaro di cui sopra , al fine di vedere se da essa emergono elementi di segno tale da far ritenere
che tutti i dati di cui sopra si fondino su elementi cui possa essere data una diversa e alternativa
lettura tanto da poter concludere , che Metta abbia deciso di venir meno alla sua imparzialità di
magistrato per “ pura amicizia “ , senza aver fruito di alcun profitto ( e senza averlo pattuito ) .
Ipotesi che contrasta con ogni logica , ma che il Tribunale è tenuto a considerare ( per le mille
sorprese che la vita può riservare ) , analizzando a fondo la versione fornita da Metta nonché dai
suoi difensori in sede di conclusioni .
Interrogato dal PM in data 18-6-1998 ( interrogatorio acquisito alla udienza del 29-7-2002 ) ,
Metta
ha reso , sul punto che qui interessa , le seguenti dichiarazioni :
“ Ho conosciuto il consigliere Falco Orlando nei primi anni 80 in coincidenza con la sua uscita
dalla magistratura…quasi contemporaneamente ottenne la nomina a delegato permanente con
rango di ambasciatore del sovrano Ordine Militare di Malta presso le organizzazioni umanitarie
aventi sede a Ginevra. In particolare lui si occupava , e questo lo so perché spesso mi incaricava di
raccogliere del materiale legislativo , di preparare delle relazioni , si occupava in particolare della
agenzia internazionale per i rifugiati , dell’ organizzazione mondiale della sanità e della Croce
Rossa internazionale. Il rapporto da allora si è consolidato in termini di grandissimo affetto
499
perché lui stava a Roma e alternava la permanenza a Roma e a Ginevra e ogni volta che veniva a
Roma , mi cercava , ci vedevamo…ricordo che un giorno Orlando chiamò me dicendomi che voleva

che mi recassi a casa sua con mia moglie perché lui e sua moglie Elena ci volevano parlare . In
quella occasione mi comunicò che lui e la moglie avevano deciso che chi dei due fosse
sopravvissuto all’ altro coniuge avrebbe lasciato a me le sostanze di entrambi. Questo discorso mi
fu fato due o tre anni prima che morisse la signora Elena quindi nel 1986 …nell’ aprile 1989
(esattamente il giorno 6 ) morì la signora Elena e da allora lui non è stato più un gran che
bene…aveva dei momenti di depressione e anche per questi motivi il mio rapporto con lui è
diventato ancora più assiduo . Noi ci sentivamo tutti i giorni e qualche volta anche più volte al
giorno . Andavo da lui spesso con mia moglie il sabato e soprattutto la Domenica…il 20 Agosto del
1994 Orlando morì e quando si aprì il testamento rilevammo che , contrariamente a quanto
pensavo, io non ero il solo erede perché era stato indicato quale erede anche il dott. Carlo
Sanvitale . La cosa mi fece enorme piacere perché sapevo quanto il Sanvitale gli era stato vicino “.
Chi era Falco Orlando ? Un magistrato del distretto giudiziario di Roma , da ultimo presidente di
sezione della Corte di Assise . Sposato , senza figli , indiscutibilmente ricco , con un patrimonio di
diversi miliardi suddiviso tra l’ Italia e la Svizzera .
Orlando Falco muore il 20 agosto del 1994 . Il 5 Settembre 1994 , innanzi al notaio Gilardoni
viene aperto il testamento olografo datato 26 Luglio 1992 con il quale, dopo aver revocato ogni
altro testamento ,vengono istituiti coeredi Metta e Sanvitale .
In Italia le disponibilità di Falco risultano suddivise tra il c/c 2228 acceso presso la BNL e il c/c
13013770 acceso presso la Banca del Fucino ( cfr. faldone 24 IMI-SIR Lodo ) .
Al momento della sua morte il patrimonio “ italiano “ ammonta a circa 2 miliardi e mezzo di lire in
titoli e 500 milioni di lire in contanti .
In Svizzera le disponibilità dell’ anziano magistrato sono suddivise tra le società “ Bromgest inc “ e
Valfolio inc “ amministrate da Charles Poncet con conti accesi presso la Banque Piquet & CIE SA
di Zurigo e la “ Palomar Overseas Corp . “ amministrata da Peter Duft con c/c acceso presso la
Zurcher Kantonalbank di Zurigo .
Entrati in possesso dell’ eredità giacente all’ estero e assistiti nell’ occasione dall’ Avv.to
Acampora, i due eredi così regolano i loro rapporti ( cfr. documentazione acquisita per via
rogatoriale in faldone 32 Lodo ) :
- Metta , con lettera 9-11-1995 ( cfr. allegato 1 ) , ordinerà all’ avv.to Poncet di trasferire il
patrimonio della “Bromgest inc. “ , ammontante a 2.585.986,46 USD ( allegato 2 ) , alla società
“Palomar corp.” . Tuttavia questa somma non è mai giunta a destinazione , atteso che dall’
estratto conto della Palomar , acquisito per rogatoria , risulta , al 31-12-1995 , un saldo di soli
500
2.252,62 USD poi incrementato, in data 15-2-1996 , con un bonifico di “ soli “ 240.000 USD
(allegati 3 e 4) ;
- Sanvitale conferirà analogo ordine di accreditare la cifra di 2.574.107,70 USD esistente presso la
“ Valfolio inc “ a favore della società “ Amiata ( ma anche di tale somma si perderanno le tracce ) ;
- Precedentemente le disponibilità esistenti sul conto Palomar erano state regolate con il
trasferimento in data 25-1-1995 a favore di Sanvitale ( all’ ordine di Charles Andrè Jounod presso
la
SBS di Ginevra ) , della quota di 700.000 USD.
Della “ pratica ereditaria “ – come qui accennato e più compitamente esposto nel capitolo dedicato
ai rapporti tra gli imputati e in quelli relativi ai movimenti finanziari ) - ebbe ad occuparsene l’
avvocato Acampora ( già in chiari rapporti illeciti con Metta in ordine alla stesura della sentenza
Imi-Sir ) , proponendo a Poncet ( presente il giudice Metta – cfr. esame Poncet del 12-3-01 e
23-2-
02 ) soluzioni idonee – ma costituenti reato per la legge svizzera - per non far apparire Metta
beneficiario del patrimonio estero di Falco Orlando . Soluzioni che Poncet rifiuterà , motivo per cui
sarà sollevato dall’ incarico. Come sopra visto, l’ opera prestata da Acampora ( sintomatica degli
strettissimi legami – anche finanziari - tra questi e il magistrato e che ben giustificano , per gli anni
precedenti , l’ esistenza di un rapporto “ fiduciario – cfr. movimentazioni Mondadori ), sarà
comunque tale da consentire a Metta di “occultare “ effettivamente il suo patrimonio estero
e l’ imputato , interrogato dal PM in data 18-6-98 , si è rifiutato di rispondere a domande relative a
tali disponibilità ) e ciò proprio in un epoca in cui ancora non si erano avute “ notizie “ di parte
della provvista Rovelli detenuta in contanti da Pacifico ( cfr. capitolo movimentazioni finanziarie
Imi-Sir).
Ora , che il giudice Metta , come l’ ex Cancelliere Sanvitale, fossero stati entrambi particolarmente
vicini all’ anziano magistrato , è circostanza assolutamente pacifica , confermata per via
testimoniale e documentale .
Lo hanno confermato , oltre allo stesso Sanvitale ( esaminato ex art. 210 CPP alle udienze del 12-3-

2001 e 8-3-2002 ) , i testi De Luca ( laddove ha affermato di aver spesso incontrato il Meta a casa
del Falco dopo il pensionamento di quest’ ultimo – cfr. dichiarazioni 3-3-1997 acquisite col
consenso delle parti alla udienza del 23-2-2002 ) ; Branchesi ( collaboratrice domestica per
trentaquattro anni della famiglia Falco che , sentita il 20 Novembre 1996 – verbale acquisito col
consenso delle parti alla udienza del 23-2-2002 – ha affermato che spesso il Metta , unitamente al
Sanvitale e all’ ex CC Cucciniello, veniva a far visita al Presidente) ; Cucciniello ( carabiniere in
pensione , ex autista del Falco e destinatario di un legato di 500.000.000 di lire che , sentito alla
udienza del 12-2-2001 , ha confermato la frequentazione di casa Falco da parte di Metta anche se
solo dopo la morte della moglie ) ; Morsillo (ex Presidente di sezione di Corte di Appello di Roma,
501
collega di Metta , ora avvocato , esaminato il 18-5-2002 e che ha ricordato di aver incontrato tre o
quattro volte Metta e la moglie sotto casa di Falco al ritorno da una visita ).
Inoltre , vi è agli atti – allegata all’ interrogatorio di Metta - una lettera datata 23 Agosto 1994 a
firma del prof. Giuliano Vassali il quale , nel far loro le condoglianze , definisce Metta e Sanvitale
“ cari figli del Presidente Falco “ .
Che , dunque , Metta Vittorio fosse legato da profonda amicizia con il giudice Falco tanto da essere
nominato coerede delle sue sostanze è circostanza da ritenersi pacifica in atti .
Il problema è un altro : atteso che Orlando falco muore solo il 20 Agosto 1994 , da dove vengono
i 619 milioni di lire che Metta deposita in contanti sui suoi conti dall’ inizio del 1990 a tutto il
1992 nonché i 400 milioni che l’ imputato utilizza per pagare la caparra relativa all’ acquisto
della casa di Via Casal de Merode , nonché il denaro contante – anche questo non transitato
sui suoi conti , di cui si è dimostrato il possesso anche nel 93 e 94 , prima della morte del de
cuius ( cfr. sopra “ spese di ristrutturazione ) ?
Questa la spiegazione fornita dall’ imputato in sede di interrogatorio al PM in data 18-6-1998 :
“Io ho collaborato per numerosi anni con il Presidente Falco e lui mi dava delle somme variabili
tra i 10 a volte 20 e talvolta ricordo anche 50 milioni in contanti. Ciò a compenso della mia
collaborazione ; ricordo per esempio che una volta lo avevo aiutato per un arbitrato che gli era
stato assegnato dopo il suo collocamento a riposo e in quella occasione mi consegnò 50 milioni .
Peraltro Falco mi aiutò fattivamente quando nel 1992 decisi di acquistare casa ( sulla quale
peraltro grava un mutuo in ECU di 350 milioni ). In quella occasione Falco mi donò prima 50, poi
altri 50 milioni , per una somma complessiva che si aggira sui 200 milioni sempre in contanti .
Preciso che tutto il denaro contante versato da me o dai miei familiari sui nostri conti correnti
deriva da donazioni a me effettuate da Falco Orlando. Io provvedevo a versare immediatamente il
denaro sui conti ovvero a depositarlo prima in cassetta di sicurezza e poi a versarlo …le consegne
avvenivano in busta, andavo a casa di Orlando e lui ogni tanto mi dava una busta e diceva:
“Vittorio questa è per te “ .
Ora, questo Tribunale non contesta che , tra gli innumerevoli casi della vita , possa capitare non
solo di essere nominato erede da un ricco e anziano collega ma anche di essere da questi beneficiato

in vita con donazioni di centinaia e centinaia di milioni , e che dunque la propria improvvisa
ricchezza non derivi dalla “ vendita “ della propria imparzialità di magistrato ( accertata ad es. con
prova piena per l’ Imi-Sir – trattasi solo di capire se “ gratis “ o a “ pagamento “ ) e attraverso un
quadro indiziario nei fatti analogo quanto alla causa Mondadori ) .
Certamente non si potrà però negare che trattasi di circostanza veramente eccezionale e che , come
tale , necessita del massimo approfondimento .
502
La versione difensiva di Metta trova una generica conferma ( ma dir la verità del tutto apparente,
come oltre si vedrà ), nelle dichiarazioni rese dall’ altro erede , l’ ex cancelliere e ora Avvocato
Carlo Sanvitale, sentito alle udienze del 12 Marzo 2001 e 8 Marzo 2002 nella veste di imputato di
reato connesso , come da ordinanza del 12-3-2001 .
Anche egli instaura ottimi rapporti con Falco dal momento in cui questi va in pensione , tanto da
fungergli da segretario allorquando questi ebbe ad assumere un incarico presso la Organizzazione
Mondiale della Sanità. Attività per la quale veniva retribuito con somme di circa 2 milioni al mese ,
consegnategli in contanti. A suo dire, Metta inizia a frequentare casa Falco nel 1983 . Non avendo
particolare confidenza con l’ attuale imputato , seppe solo da Falco che questi regalava contanti
anche a Metta allo scopo di aiutarlo ad aprire un studio legale, anche se lui non assistette ad
alcuna dazione e non è in grado di riferire alcuna cifra . Tale circostanza gli sarebbe stata
riferita intorno al 1987-1988 ( sui conti di Metta , in quegli anni , non risulta invece alcun
versamento di contante , se si eccettua una isolata operazione nel Marzo 1989 pari a 29 milioni ).
Ha poi affermato che , morta la moglie di Falco nel 1989, egli , continuando a ricevere un fisso
mensile di circa 3.000.000 di lire , fu anche destinatario di regalie più importanti , sempre in
contanti : una volta 7 e una volta 13 milioni in occasione della nascita dei figli ( che , però, preciserà
l’ 8-3-2002 essere nati nel 1983 e nel 1985 ) ; 50 milioni per l’ acquisto di una autovettura ( da lui
pagata peraltro con 10 milioni in contanti e 40 milioni con suoi assegni mentre il denaro ricevuto da
Falco non lo depositò, a suo dire , in banca , ma lo tenne in casa in quanto , come dipendente
statale, non gli appariva opportuno versare somme così consistenti sui suoi conti ); 16 milioni
quando , nel 1993, egli intraprese la professione di avvocato. Cifre , in ogni caso , molto modeste
rispetto a quelle vantate da Metta.
Come visto , dal 1990 al 1992 Metta deposita sui conti correnti suoi e dei famigliari 619 milioni . In
sede di interrogatorio ha genericamente affermato che “ tutti i soldi contanti versati sui conti gli
sono stati regalati in banconote da 100.000 lire da Orlando Falco “ . Conseguentemente la
documentazione bancaria dei conti italiani di Falco dovrebbe presentare prelievi per cifre
compatibili con tali donazioni ( cfr. faldone nr 24 IMI-SIR e faldone nr. 4 Lodo ) .
L’ esito è a dir poco sconfortante per la tesi difensiva .
Dalla analisi della documentazione bancaria dei conti correnti italiani intestati a Falco Orlando e
accesi presso la Banca del Fucino e presso la BNL , emerge che , negli anni 1990-1992 , gli unici
prelievi in contanti venivano effettuati attraverso la emissione di assegni a favore di Carlo
Sanvitale nell’ ordine di circa 10 milioni l’ uno con cadenza ogni due mesi circa , titoli che
questi provvedeva a monetizzare in cassa. E’ lo stesso Sanvitale a confermare la circostanza e a
503
precisare che egli tratteneva per sè la cifra di circa 2 milioni e gli altri 8 li consegnava al Falco.
Trattasi all’ evidenza di somme prelevate per le necessità quotidiane .
Più precisamente Sanvitale , allo scopo su esposto , risulta aver incassato, nel periodo in esame , i
seguenti assegni ( allegati , tra l’ altro , al verbale del 12-3-2001 ) :
- Banca del Fucino, 08.05.90, importo 10 milioni.
- Banca del Fucino, 10.07.90, importo 10 milioni.
- BNL, 28.09.90, importo 10 milioni.
- Banca del Fucino, 28.11.90, importo 10 milioni.
- Banca del Fucino, 27.12.90, importo 10 milioni.
- Banca del Fucino, 29.01.91, importo 10 milioni.
- Banca del Fucino, 24.05.91, importo 10 milioni.
- Banca del Fucino, 22.07.91, importo 10 milioni.
- Banca del Fucino, 12.09.91, importo 10 milioni.
- Banca del Fucino, 25.10.91, importo 10 milioni.
- BNL, 19.11.91, importo 2 milioni 660 mila ( incassato direttamente da Falco )
- Banca del Fucino 02.12.91, importo 10 milioni.
- Banca del Fucino 22.01.92, importo 10 milioni.
- Banca del Fucino 18.02.92, importo 10 milioni.
- Banca del Fucino 27.02.92, importo 10 milioni.
- BNL , 12-5-1992 , importo 10 milioni.
- BNL 16-6-1992, importo 6 milioni
totale 158 milioni, 660 mila in due anni di cui almeno il 20% trattenuto , come da lui stesso
affermato , dal Sanvitale . Ne segue che la somma contante tratta dai conti italiani e di cui ha
disposto Falco Orlando negli anni in questione ( detratta la quota Sanvitale ) , non supera i 120-125
milioni ; somma pienamente compatibile con le esigenze di vita quotidiana dell’ anziano magistrato.
In realtà , per la precisione , in data 19-9-1991 Orlando Falco emette sulla Banca del Fucino un
assegno “ a se stesso “ per 100 milioni di lire . Non si tratta di un prelievo di contante atteso che l’
assegno viene in realtà versato sul conto della BNL e l’ importo , pochi giorni, dopo utilizzato per
l’ acquisto di titoli ( cfr. documentazione in faldone 24 IMI-SIR – allegato 5 ) .
Dunque i 619 milioni depositati da Metta, a partire dal 1990 , sui suoi conti ( e men che meno
i 400 milioni “ comparsi “ nell’ Aprile del 1992 ) non provengono dai conti italiani di Orlando
Falco.
Cerca di soccorre ancora una volta il coerede Carlo Sanvitale il quale , in data 12-3-2001 ,
terminato
l’ esame del PM , in sede di controesame della difesa Metta ,introduce una circostanza
assolutamente nuova che non aveva mai riferito neppure in sede di indagini :
Difesa Metta : “ …nell’ anno 1989 , lei ci ha ricordato , nell’ aprile , se non erro , ebbe a mancare
la dott.ssa Giorgi , moglie di Falco. Lei ricorda se all’ epoca Falco aveva la disponibilità di ingenti
somme di denaro provenienti dalla Svizzera ? “ .
In prima battuta il Sanvitale , su questa domanda , si è avvalso della facoltà di non rispondere .
Su insistenza della difesa ha poi così risposto :
504
“ ricordo che nel periodo tra Novembre 1989 e Gennaio 1990 arrivò in casa una ingente somma di
denaro in contanti liquidi …credo superiore al miliardo…io li ho visti in casa e so per quale motivo
erano in casa , sono arrivati in casa , poi non li ho più visti…erano mazzette contenute in delle
valigette , quelle solite 24, 48 ore ” .
Ora non si può non sottolineare come il Sanvitale riferisca per la prima volta tale circostanza solo
alla udienza del 12-3-2001 e su sollecitazione della difesa dopo che a lungo era stato esaminato dal
PM rispondendo proprio a domande sulla disponibilità di contante da parte di Orlando Falco.
Nessun accenno era stato fatto neppure in sede di indagini preliminari . Il che già di per sé
appare singolare atteso che l’ episodio narrato ben difficilmente potrebbe essere oggetto di
“dimenticanza” atteso che non è cosa di tutti i giorni vedere una somma di oltre un miliardo
contenuta in valigette 24 ore . Non che sia impossibile , beninteso , ma se si assiste ad una scena del
genere , ben difficilmente potrà essere dimenticata.
A fronte di questa contestazione la risposta di Sanvitale è invece stata proprio questa :
“ …nessuno me l’ ha chiesto…Presidente io non lo ritenevo fondamentale nel senso nessuno mi ha
chiesto in quel momento se fossero transitati denari in casa …non ho ritenuto in quel momento nel
senso che non ho in quel momento avuto la…la…il ricordo di questo…non ho pensato in quel
momento di ricordare la specifica circostanza che mi è stata chiesta dall’ Avv.to Pettinari “ .
Ma Sanvitale , dopo aver “ buttato lì “ una circostanza di questo rilievo , “ dice e non dice “ :
- sulla entità della somma : “ non l’ ho contata …presumo io che sia stata la somma di un
miliardo perché effettivamente era una ingente somma di denaro molto di più di quella che
abitualmente aveva…” e più oltre , con un giro di parole difficilmente comprensibile : “ Presidente
io non ho potuto rispondere a una domanda precedente ( quella sulla provenienza o meno dalla
Svizzera del denaro ) , che ha un nesso evidentemente con la risposta che ho dato , Presidente.
Perché non ho potuto rispondere ? per quel principio che mi è stato riconosciuto. Se avessi potuto
rispondere alla domanda precedente , potevamo dare una precisazione anche alla quantità dell’
importo che io consideravo fosse rientrato in casa “ ;
- sulla provenienza di questo denaro e sui motivi della detenzione in contanti in casa :
Presidente : “ beh, che lei sappia o non sappia se questo miliardo è arrivato dall’ estero non vedo
quale problematica porrebbe a lei : questo per essere chiari , cioè non mi pare che un teste o
imputato di reato connesso che dice “ so che è arrivato un miliardo “ , ci siano responsabilità
penali per lei , non mi risulta. Ovviamente lei ha il diritto di non rispondere perché è imputato di
reato connesso, quindi se ce lo vuole spiegare ce lo spiega…” ; Sanvitale : “ Confermo
quello…anche perché era collegato a quell’ aspetto della provenienza. E anche per me è stato un
modo di cancellare questo…questo…questo ricordo nella mia , nella mia deposizione ,
505
sicuramente, la provenienza di questo miliardo , miliardo e più che poteva essere , Presidente ,
perché…nel momento…oggi ho precisato che questo miliardo aveva…è venuto con queste …con
queste …con questo metodo , con questo…con queste modalità ( quali ? Sanvitale non le dice )” .
Altrettanto sibillino appare l’ imputato di reato connesso allorquando viene richiamato a deporre
nell’ ambito del riunito proc. Lodo-Mondadori , l’ 8-3-2002 : “ per tanti motivi sapevo la
provenienza ( che si tace al Tribunale però ) e sapevo quindi che dovevano essere quelli. Ecco.”
A distanza di un anno , invece , Sanvitale decide di dire qualcosa di più circa i motivi di questa
disponibilità : “ All’ inizio servivano per , forse , comprare un appartamento…non venne poi
comprato…e servivano poi per mettere su uno studio , un poliedrico studio legale…che poi neanche

quello fu fatto…” . Ma la situazione si complica nuovamente allorquando gli viene chiesto come fa ,
a distanza di tanti anni , ad essere sicuro che quei soldi comparvero in casa a fine 1989 : “ …li
aspettavamo Presidente…aspettavamo quei denari “ ;
-sulla destinazione finale : alla udienza del 12-3-2001 dichiara “ sono arrivati in casa , poi non li
ho più visti “ dal che si dovrebbe dedurre che nulla sapeva della destinazione finale , ma solo che
ad un certo punto in casa non c’ erano più. Invece , un anno dopo , l’ 8-3-2002 , ricorda che una
parte di quella somma ( ma non sa quanto ) fu versata sul c/c della BNL e poi investita in titoli.
Insomma , una deposizione sibillina , poco trasparente e in alcune fasi sconcertante tanto da far
ipotizzare che questo miliardo , se mai è esistito , potesse avere forse origine o destinazione
illecita, tanto da spingere Sanvitale a rifiutare ripetutamente di rispondere sulla sua provenienza.
Ora : se tale denaro fosse arrivato dall’ estero e fosse stato poi donato a Metta , c’ è da chiedersi il
perché di tanta reticenza da parte di Sanvitale nel dichiararlo : domanda retorica e rimasta senza
una risposta .
Una deposizione , peraltro , quella di Sanvitale ( che si rammenta essere stato sentito ex art. 210
cpp) funzionale alla tesi difensiva prospettata non dall’ imputato, in verità, che della presenza
di questo miliardo in casa Falco non ha mai parlato , ma dai suoi difensori al momento delle
conclusioni.
Ci si deve riportare , a questo punto , alla situazione patrimoniale di Falco in Svizzera .
Il grosso del patrimonio estero di Falco ( 5-6 milioni di CHF ) era depositato sui conti delle società
“ Bromgest inc “ e “ Valfolio inc “ gestite dall’ Avv.to Charles Poncet , sentito alle udienze del 12
marzo 2001 e 23 febbraio 2002.
Nella documentazione acquisita per via rogatoriale si rinvengono due contabili della “ Valfolio inc”
( cfr. faldone 32 IMI-SIR – allegati 6 e 7 ) dalle quali risultano due bonifici a favore della “ Royal
Trust Bank di Zurigo “ , ciascuno di 300.000 USD . Il primo bonifico avviene in data 21-6-1989
riferimento “Corso Francia “ , il secondo il 14-11-1989 “ riferimento Casablanca “ . Sentito l’ 8
506
Marzo del 2002 l’ Avvocato Poncet ha riferito che , in una data che non ricorda , Falco gli avrebbe
confidato la sua intenzione di comprare un appartamento in Italia ( in realtà mai acquistato, come
dice lo stesso Sanvitale, e , certamente , non riferibile a Metta , che entrerà in quest’ “ ottica “ solo
nell’ autunno del 1991 ) e che , forse , questi due trasferimenti potrebbero a ciò riferirsi ( essendo
gli unici di rilievo in una gestione patrimoniale rimasta stabile fino alla chiusura dei conti nel 1994
– cfr. Poncet udienze citate ).
In sede rogatoriale è stato sentito in data 13 Ottobre 1997 il fiduciario svizzero Heinrich Mandell
Mandello ( dichiarazioni acquisite con il consenso delle parti alla udienza del 23-2-2002 ) il quale,
esaminato proprio su questi due bonifici , dopo aver precisato di aver conosciuto Falco nel
1979-80,
così ha spiegato queste operazioni :
“ l’ unica operazione finanziaria che io ho realizzato per conto del Dr. Orlando è stata la seguente:
dopo il decesso della moglie , lui viveva a Roma . Mi disse che non era soddisfatto di come era
gestito il suo patrimonio. Avendogli detto che la Royal Trust Bank di Zurigo era in quel periodo la
maggior azionista della mia società di amministrazione patrimoni , mi disse che voleva investire i
suoi soldi presso questa banca. Il Dr. Falco ha quindi aperto un conto corrente bancario presso la
Royal Trust Bank. Per il fatto che i due versamenti descritti nei documenti allegati alla
commissione rogatoria ( ovvero le due contabili di cui sopra ) sarebbero confluiti in un conto della
mia società, per identificarli , sono stati indicati i nomi di fantasia Casablanca e Corso Francia .
Dopo 5 o 6 mesi il dr. Orlando mi disse che aveva bisogno di questi soldi in Italia perché voleva
acquistare un appartamento . Non so come sia stata fatta l’ operazione , perché non me ne sono
occupato. Ritengo che lui abbia fatto una operazione di compensazione e che qualcuno gli abbia
portato i soldi in Italia.”.
Sempre dalla documentazione acquisita per via rogatoriale , risulta che dal conto di Falco della
società “ Palomar Overseas Corp “ gestita dal fiduciario Peter Duft è stato disposto in data 21-11-
1989 un bonifico di 500.000 USD a favore della “ Royal Trust Bank di Zurigo “ riferimento
Casablanca ( allegati 8 e 9 ) . Sentito in sede rogatoriale in data 22-6-1999 ( verbale acquisito alla
udienza del 23-2-2002 su accordo delle parti ) Peter Duft ha dichiarato di non ricordare nulla di
questa operazione anche perché non più in possesso della documentazione contabile , essendo stata
la Royal Trust liquidata nel 1993 . Duft ha prodotto solo i documenti di chiusura del conto (allegati
10 e 11 ) .
Una prima considerazione : Mandell Mandello ha affermato che sarebbero rientrati in Italia
solamente i due versamenti descritti nei documenti allegati alla commissione rogatoria ( e cioè
i due da 300.000 USD ciascuno- da osservare , peraltro , che per i motivi di cui oltre non esiste
prova documentale di quanto affermato dal fiduciario ) . Nulla dice sui successivi spostamenti della
507
ulteriore cifra di 500.000 USD proveniente da Palomar. E nulla dice per il semplice fatto che –
come detto - nel 1993 la Royal Trust Bank è stata liquidata e non ha idea di dove siano finiti gli
archivi della documentazione relativa ai clienti della Banca ( cfr. Mandel Mandello verbale cit. ) .
E’ vero che il conto del Dr. Orlando , all’ atto della chiusura, presentava un saldo di soli 13.200
franchi ma ciò risale al Febbraio 1994 ( cfr. allegati 10 e 11 ) e cioè a ben quasi cinque anni dal
terzo accredito di 500.000 USD . Che anche questa terza somma sia pervenuta in Italia alla fine del
1989 , come sostenuto dalla difesa , è solo una ipotesi , nulla impedendo che , nei 4 anni dall’
accredito alla chiusura del conto ( di cui non esiste più documentazione ) possa essere stata
trasferita altrove ( più oltre però , il Tribunale si farà anche carico di valutare l’ ipotesi più
favorevole all’ imputato , ovverosia quella del rientro in Italia anche di questa ulteriore somma ) .
Si dia credito , dunque , alla dichiarazione di Mandel Mandello – pur sfornita di prova documentale-
e si consideri quanto meno come probabile il rientro in Italia delle due tranche di 300.000 USD a far

data dal primo dei bonifici a favore della Royal Trust e cioè dal 21 giugno 1989 , tenendosi altresì
presente come il teste , ignaro delle modalità di rientro , abbia ipotizzato “ operazioni di
compensazione “ ( ovverosia trasferimento della cifra sul conto di terzi – preferibilmente all’ estero
– con consegna in Italia dei capitali ) .
L’ esame dei conti italiani di Falco Orlando ( vol. 24 IMI-SIR – allegato 12 ) non registrano
versamenti in contanti durante l’ arco di tutta la loro durata se non in queste date e tutti sul conto
acceso presso la BNL :
- 11 Agosto 1989 : 9 milioni
- 26 Settembre 1989 : 60 milioni - distinta 18371 - e 150 milioni - distinta 183709 ( il totale di 220
milioni è pari a USD 152.505 essendo il dollaro quotato quel giorno 1.377 lire – cfr. Ufficio Italiano
cambi in www.uic.it ) ;
- 2 ottobre 1989 : 10 milioni (pari a USD 7.304 essendo il dollaro quotato quel giorno 1369 lire )
( totale periodo 229 milioni – il 12 Ottobre verranno comprati titoli per 296.999.275 lire )
- 22 Dicembre 1989 : 300 milioni ( pari a USD 234.192 essendo il dollaro quotato quel giorno
1.281 lire – il 3 gennaio 1990 verranno comprati titoli per 297.072.580 lire )
- 15 gennaio 1990 : 200 milioni ( pari a USD 159.362 essendo il dollaro quotato quel giorno 1.255
lire - il 22 gennaio verranno comprati titoli per 202.132.179 lire )
Tralasciando pure la modesta “ cifra “ di 9 milioni depositati in contanti l’ 11 Agosto , risulta che
tra la fine di Settembre 1989 e Gennaio 1990 , allorquando Sanvitale afferma di aver visto una
ingente somma a casa Falco ( somma che potrebbe consistere per quanto sopra detto , nei 600.000
USD trasferiti tra Giugno e Novembre 1989 da Valfolio a Royal Trust ) , sui conti di Orlando Falco
vengono depositate ,a più riprese , ingenti somme di denaro in contante per un totale di 720
508
milioni di lire , pari a USD 553.363 ) ovverosia una somma assai vicina a quella di 600.000 USD
che si ipotizza essere stata trasferita in Italia ( e ben può la differenza essere giustificata con la
volontà di non svuotare il conto Royal Trust – che ancora nel 1994 , infatti , era aperto con un saldo
di 13.420 CHF - , nonché con l’ agio dovuto per il cambio all’ estero dei dollari in lire e , infine, con
la percentuale necessariamente dovuta al compensatore per il rientro del capitale dall’ estero ) .
E allora si può concludere che è anche possibile che i 600.000 USD transitati su Royal Trust siano
effettivamente rientrati in Italia, ma per essere subito depositati in banca e investiti nell’
acquisto di titoli di Stato , come ogni buon investitore all’ epoca faceva attesi gli elevati tassi ( e
Falco era un buon investitore se si considera che i suoi investimenti in titoli in Italia ammontavano
– al momento della morte - ad oltre 2 miliardi e 600 milioni di lire ) : non certo per essere tenuti per
anni in un cassetto di casa in attesa di essere consegnati un po’ per volta all’allora giudice Metta.
E d’ altronde lo stesso Sanvitale ha affermato nel corso del primo esame che quei soldi “ sono
arrivati in casa , poi non li ho più visti “ , salvo poi cambiare versione affermando che fu egli
stesso a portarne in banca una parte non precisata , un po’ per volta , mentre in casa ne rimaneva
ancora una parte considerevole . Il fatto è che su queste ultime circostanze Sanvitale ha mentito,
protetto dalla sua veste di esaminato ex art. 210 CPP .
Sentito l’ 8 Marzo 2002 su questa circostanza , così ha risposto alla domanda del Tribunale circa il
suo personale intervento nel versamento di questa somma presso la BNL :
“ periodicamente facevo dei versamenti . Periodicamente. Io ( li facevo ), qualche volta anche lui “
( cioè Orlando Falco ) e drastica è stata la risposta alla domanda circa le somme periodicamente
versate : “ sotto i venti milioni “ . Contestatigli i versamenti ben diversi risultanti dalla
documentazione bancaria , Sanvitale si è limitato a rispondere “ Lei ha la documentazione bancaria
…io non lo ricordo . Però potrebbero , perché no ? i danari erano quelli “ . E infine , sulla cifra
complessiva da lui depositata : “ Presidente , non sono in grado . Vede ? Forse è più preciso lei
con la documentazione bancaria “ . Come ci si può dimenticare di aver portato in banca cifre di
150, 200, 300 milioni per volta ? Semplice : non essendoci mai andato .
Forse l’ imputato di reato connesso Sanvitale ( attraverso la cui testimonianza - vaga , poco chiara ,
spesso contraddittoria , infarcita di rivelazioni dell’ “ ultim’ ora “ - , si è cercato di giustificare il
versamento sui conti di Metta di centinaia e centinaia di milioni ) avrà anche visto transitare in casa
Falco una cifra certamente ingente di denaro o , più verosimilmente , solo sa che Falco aveva fatto
rientrare in Italia dalla Svizzera una somma ingente : ma , se l’ ha vista , certamente l’ ha osservata
di sfuggita e nulla sa di che fine abbia fatto , se non per sentito dire . Gli rispondono i documenti in
atti : i soldi sono tornati in banca e lì ci sono rimasti , oculatamente investiti , fino alla morte del
giudice Falco .
509
Ma , sostiene la difesa , potrebbero essere rientrati in Italia anche i 500.000 USD che il 21-11-1989

vengono trasferiti dalla “ Palomar Overseas Corp “ , gestita da Peter Duft , al conto della Royal
Trust amministrato da Mandel Mandello ( vedi sopra ) .
Si è già sottolineato come da un lato Duft abbia dichiarato di non sapere e ricordare nulla di questa
operazione e come Mandel Mandello abbia fatto riferimento , ipotizzandone il rientro in Italia, alla
sola somma di 600.000 USD bonificata alla Royal Trust dalla Valfolio in due tranche di 300.000
USD ciascuna di cui si è appena parlato . Si ricorderà ancora come l’ unico documento prodotto da
Mandel Mandello sia quello relativo alla chiusura del conto presso la Royal Trust nel 1994 ove si
evidenzia un saldo di 13.200 CHF , sicchè nulla è dato sapere sulle operazioni compiute su questo
conto tra la fine del 1989 e la sua chiusura avvenuta circa 5 anni dopo .
Ma si ipotizzi pure , come fa la difesa in sede di conclusioni , che anche questa somma sia in
qualche modo rientrata in Italia.
Va rammentato come Mandel Mandello abbia affermato di non essersi mai occupato personalmente
di alcuna operazione di rientro in Italia dei capitali di Falco e che “ se “ ciò è avvenuto “ritengo
che lui abbia fatto una operazione di compensazione e che qualcuno gli abbia portato i soldi in
Italia”.
Ora dall’ esame dei conti correnti italiani di Orlando Falco si evidenziano altre operazioni ( oltre a
quello di versamento contante sopra evidenziate ) che ben potrebbero essere qualificate , per
tempi, modalità ed entità delle somme , operazioni di “ compensazione “ ( va considerato che all’
epoca Falco non possedeva più da tempo alcuna proprietà immobiliare avendo venduto l’ ultimo
appartamento di sua proprietà , quello di C.so Francia , intorno al 1985 ,come ricordato anche dalla

Branchesi nonché dalle stesso Metta nelle sue “ spontanee “ dell’ 8 Ottobre 2002 e che l’ unica
fonte di reddito ancora in essere risultava quella della pensione , pari a 2 milioni di lire circa ,
accreditata in banca ) .
Risulta infatti che ( allegato 13 ) :
· il 26 Settembre 1989 sul conto della Banca del Fucino vengono depositati assegni circolari
per un importo di 50 milioni di lire ( pari a USD 36.310 essendo il dollaro quotato quel
giorno 1.377 lire )
· il 2-10-1989 sul conto della BNL vengono depositati “ assegni su piazza “ per un totale di
60 milioni di lire ( pari a USD 43.827 essendo il dollaro quotato quel giorno 1.369 lire )
· il 22-12-1989 sul conto della Banca del Fucino vengono depositati assegni circolari per un
importo di 150 milioni di lire ( pari a USD 117.026 essendo il dollaro quotato quel giorno
1.281 lire )
510
· il 15 Gennaio 1990 sul conto della Banca del Fucino vengono depositati assegni circolari
per un importo anch’ esso di 150 milioni di lire ( pari a USD 119.521 essendo il dollaro
quotato quel giorno 1.255 lire )
· il 26 Gennaio 1990 sul conto della BNL vengono depositati “ assegni su piazza “ per un
totale di 220 milioni di lire ( pari a USD 176.423 essendo il dollaro quotato quel giorno
1.247 lire )
L’ esame dei due conti accesi presso la BNL e la Banca del Fucino , permette di affermare con
assoluta certezza che le operazioni su descritte non si concretizzano in “ passaggi “ da un
conto all’ altro .
Dunque tra la fine del 1989 e l’ inizio del 1990, sui conti di Falco vengono depositati , con
modalità assolutamente compatibili con una classica operazione di “ compensazione “, altri 630
milioni che vanno ad aggiungersi ai 720 milioni depositati in contanti . Il totale , pari a 1 miliardo
350 milioni di lire , corrispondente a 1.046.470 USD , è , dunque , certamente compatibile con la
ipotesi , avanzata dalla difesa , del rientro in Italia non solo dei primi 600.000 USD ma anche dei
successivi 500.000 USD : ma incompatibile con la tesi ( basata sulle sole dichiarazioni dell’
imputato di reato connesso Sanvitale ) del successivo trasferimento ( tra l’ altro della quasi intera
somma ! ) in contanti e “ a rate “ in favore di Metta .
Ma la tesi difensiva , oltre a essere , come visto , smentita documentalmente , si presenta come
totalmente inattendibile anche sotto altri aspetti.
Si ipotizzi pure ( cosa non corrispondente al vero per i motivi detti ) che Orlando Falco alla fine del
1989 avesse detenuto o trattenuto in casa una somma che – a detta di Sanvitale , l’ unico che l’ ha
vista e che l’ “ ha calcolata ad occhio “- oscillasse intorno al miliardo di lire .
Metta , dal canto suo , afferma che ogniqualvolta Falco gli consegnava una busta contenente denaro
egli provvedeva immediatamente a depositarla in Banca o direttamente sui conti o
momentaneamente in cassette di sicurezza . Si è visto come i versamenti da parte di Metta vanno
dal 1990 a tutto il 1992 , dunque tre anni ( ma disponibilità di denaro contante emerge anche per gli
anni successivi ) . Bisognerebbe dunque concludere che Orlando Falco , ricevuta la somma di
denaro contante tra la fine del 1989 e l’ inizio del 1990 , se la sarebbe tenuta in un cassetto di
casa per almeno tre anni elargendola piano piano a Metta . Proprio quell’ Orlando Falco che ,
come emerge dai conti correnti in atti , reinvestiva in remunerativi titoli qualsiasi ulteriore somma
di denaro pervenisse nella sua disponibilità .
Non solo : andrebbe anche spiegato il comportamento di chi – disponendo in casa di una somma
miliardaria - manda periodicamente il segretario Sanvitale in banca a ritirare somme di 10 milioni
alla volta per le proprie quotidiane necessità, invece di attingere dalla “ cassa casalinga “ ; o ancora
511
emette periodicamente nello stesso anno 1990 ( come risulta dagli estratti conto BNL e Banca del
Fucino ) assegni per importi modesti quali, a solo titolo di esempio : lire 426.000 ( in data 20
febbraio, 26 Marzo , 17 Aprile , 11 maggio, 17 Luglio ) ; lire 615.000 ( il 20 Febbraio , 20 marzo );

lire 560.000 il 16 Febbraio ; Lire 650.000 il 27 Marzo ; lire 755.000 il 26 Aprile ; lire 755.800 il 9
Novembre ; lire 490.380 il 12 Gennaio 1991 , e così via fino a tutto il 1992 , periodo che qui
interessa. Senza contare la emissione, nello stesso periodo , di numerosi assegni di Lire 10 milioni
ciascuno a favore del Prof. Franco Aguglia , suo medico curante e chirurgo ( cfr. documentazione
bancaria citata ) .
Insomma , Orlando Falco paga tutto mediante assegni , financo le cifre più modeste . E’ un
comportamento compatibile con la disponibilità in casa , per anni , di centinaia e centinaia di
milioni ( tra l’ altro mai visti dalla collaboratrice domestica Branchesi , che praticamente viveva in
casa Falco da 35 anni ) ? Certamente no.
Ma non ci si può esimere dal sottolineare altre circostanze che mal si conciliano , con la versione
dell’ imputato :
· il 10 Maggio 1990 Metta viene autorizzato da Orlando Falco ad effettuare sul c/c acceso
presso la Banca del Fucino “ qualsiasi operazione di versamento e prelevamento “ ( cfr.
doc. in faldone 24 IMI-SIR ) , ma non ne fa una . Se così è appare assai poco comprensibile
il motivo per cui Orlando Falco avrebbe elargito all’ imputato centinaia e centinaia di
milioni in contanti allorquando Metta poteva emettere assegni a suo favore o effettuare
direttamente prelievi per sé medesimo , beninteso con il consenso del suo benefattore ;
· sempre dal conto della Banca del Fucino risulta che l’ 8 Maggio 1990 Orlando Falco stacca
un assegno di 10 milioni di lire a favore di Metta e , il successivo 14 Maggio altro assegno
di pari importo a favore di Carlo Sanvitale ( cfr. vol. citato e verbale 12-3-01 ) . Ha
dichiarato quest’ ultimo che nel Maggio 1990 , dovendosi Falco sottoporre ad una
operazione chirurgica per la asportazione delle emorroidi , prima di ricoverarsi in Ospedale
consegnò loro questi due assegni perché “ non si sa mai “ . Da tale fatto possono trarsi due
conclusioni :
-non è affatto vero che Orlando Falco , come sostenuto da Metta , fosse restio a staccare
assegni in suo favore ;
-se nel Maggio 1990 , dovendosi ricoverare in ospedale , Falco emette a favore di
Sanvitale e Metta due assegni per un totale di 20 milioni allo scopo di far fronte ad eventuali
necessità , vuol dire che in casa non giravano affatto tutti i contanti di cui parlano
Sanvitale e Metta ( e i versamenti di Metta iniziano già dal Febbraio 1990 ) ;
512
· le elargizioni da parte di Orlando Falco si sarebbero concentrate tutte tra il 1990 e il 1992.
Successivamente , e fino alla sua morte , avvenuta il 20 Agosto 1994 , Metta non deposita
più alcuna cifra contante sui suoi conti correnti. Considerata la regolarità delle precedenti
“donazioni “, tale circostanza rimane senza spiegazioni nella prospettazione difensiva.
E ,veramente infine , è lo stesso Metta a smentire l’ ipotesi formulata da se stesso e dai suoi
difensori , ovverosia che le sue disponibilità economiche negli anni 1990-1992 , derivassero da
regalie di Orlando Falco : e ciò con riferimento ai 400 milioni in contanti dell’ Aprile 1992 .
Va qui brevemente ricordato quanto affermato da Metta nell’ interrogatorio del 18-6-1998 :
- egli provvedeva a versare immediatamente sui suoi conti correnti tutti i soldi regalatigli da
Orlando Falco , tutt’ al più dopo averli tenuti per breve tempo in cassetta di sicurezza ;
- nel 1992 Falco ebbe ad aiutarlo per l’ acquisto della casa donandogli “ prima 50 e poi altri 50
milioni “ ( per un totale di 200 milioni dice Metta , anche se in verità 50+50 fa 100 ) che andarono
ad aggiungersi al mutuo di 350 milioni .
Ciò rammentato , si può affermare, all’ esito della istruttoria dibattimentale, che Metta ha ancora
una volta mentito e che le dichiarazioni di cui sopra sono state preparate “ a tavolino “ ( come
spesso capitato in questo processo ) in modo che potessero apparire compatibili con le risultanze
processuali allora conosciute ( nel 1992 , in effetti , sui conti di Metta risultano depositati proprio
100 milioni in contanti in dieci tranche da 10 milioni ciascuna ) . E , infatti, Metta tace al Pm e in
dibattimento , sul fatto che , come sopra evidenziato , l’ appartamento non venne a costare 500
milioni bensì 900 milioni di lire e che la caparra fu saldata con 400 milioni versati in contanti e
mai transitati sui conti dell’ imputato ( circostanza che verrà scoperta solo nel Maggio 1999 grazie
alla acquisizione del verbale di stima sommaria e del preliminare ) .
Ne consegue che , anche a considerare la sua stessa versione difensiva , Metta non fornisce
alcuna spiegazione ( né dirà sull’ argomento una sola parola nelle “spontanee” dell’ 8-10-02 )
circa l’ improvviso apparire nella sua disponibilità di ben 400 milioni in contanti che egli
stesso – di fatto – non attribuisce ad una donazione da parte di Orlando Falco.
E ciò determina in via definitiva la assoluta inattendibilità della versione difensiva “ imbastita
“ dall’ imputato approfittando di una “ coincidenza “ ( eredità Falco nell’ autunno 1994 ) che
in realtà tale non è .
513
C- CONCLUSIONE
E allora , tutto l’ imponente quadro probatorio raccolto con riferimento alla causa Imi-Sir e quello
altrettanto imponente e univoco raccolto con riferimento alla causa Mondadori , ne escono, da
quanto da ultimo dimostrato , ulteriormente e definitivamente rafforzati , portando a concludere che
il giudice Metta ha venduto alla parte Sir-Rovelli prima e a quella Finivest -Silvio Berlusconi
dopo , e dietro pagamento di denaro , entrambe le cause che erano a lui state
contemporaneamente assegnate nel solo anno 1990 .
Dunque , ha mentito ancora una volta Metta , come sempre , d’ altronde :
allorquando ha affermato di non aver mai avuto contatti professionali con l’ Avv.to Previti,
corroborando questa sua affermazione con la produzione della corrispondenza intervenuta, ad
indagini in corso , con il figlio dell’ imputato , Stefano , laddove Metta “ rimprovera “ il padre di
non avergli mai riferito di suoi più o meno palesi interessamenti alle cause Imi-Sir e Lodo
Mondadori, cosa che lo avrebbe indotto – se conosciuta - a non accettare la proposta , nell’
autunno
del 1994 , di collaborare con lo studio legale Previti ,una volta dimessosi dalla Magistratura
(dimentica Metta di essere stato , ad esempio , relatore nella causa intentata dai fratelli Caltagirone
per ottenere la revoca della dichiarazione di fallimento e che gli attori era rappresentati proprio
dagli Avv.ti Previti e Acampora , quest’ ultimo suo amico da molti anni e “ co-estensore della
sentenza Imi-Sir) dal che si deduce come la citata corrispondenza sia stata “ confezionata “ ad uso e
consumo degli inquirenti prima e del Tribunale poi ;
allorquando afferma di non aver avuto alcun rapporto con Previti prima del 1993-1994 mentre al
contrario, dai tabulati telefonici in atti , risultano, fin dall’ Aprile 1992 , ( lo stesso periodo in cui
Metta firma il preliminare di acquisto dell’ appartamento ) telefonate in partenza da un cellulare di
Previti e in arrivo presso la sua abitazione privata o addirittura presso quella della suocera ( Spera
Secondina ) ove Metta aveva lo studio. Telefonate che – come detto - presuppongono rapporti già
consolidati nel tempo atteso che arrivano di Sabato , di Domenica , la mattina alle 7.00 o alla sera
alle 23 (contestate tali circostanze l’ imputato si è limitato a rispondere – in sede di interrogatorio
dibattimentale – “ non so spiegare queste telefonate “; a sua volta il coimputato Previti ha
affermato , nel corso del suo esame dibattimentale del 28-9-2002 , pagg. 142 e segg. , anch’ egli
mentendo , di aver conosciuto Metta - precedentemente a lui noto solo come ottimo giudice che si
era occupato di cause importanti - solo allorquando questi , nell’ autunno del 1994 , si era già
dimesso dalla magistratura , in tal modo ignorando totalmente le risultanze dei tabulati telefonici ) ;
allorquando ha fornito una versione assolutamente riduttiva anche dei suoi rapporti con Acampora e
Pacifico , per i quali ( come per quelli con Previti ) si rimanda a tutta la precedente motivazione ;
514
allorquando ha riferito di aver scritto da solo la sentenza Imi-Sir elencandone “ i pregi “ o di aver
fatto dattiloscrivere la sentenza Mondadori presso il luogo “ istituzionale “ e in unica copia .
Forse è per i motivi fin qui esposti , per la impossibilità , cioè , di dar conto delle risultanze
processuali , che Metta , esercitando un suo diritto , si è sottratto all’ esame dibattimentale
limitandosi ad una dichiarazione spontanea all’ esito della istruttoria in cui di tutto ha parlato tranne
che delle circostanze e delle problematiche oggetto della presente esposizione. E forse è per gli
stessi motivi che l’ imputato Previti ha scelto una linea difensiva basata sul fatto che “ nulla
riguardava “ questo processo , il cui unico scopo sarebbe stato di “ andare a curiosare e mettere in
piazza affari privati “ . E forse le stesse ragioni hanno spinto Felice Rovelli e Primarosa Battistella a
non presentarsi per sostenere l’ esame richiesto dal Pubblico Ministero. Mentire o tacere è
certamente un diritto dell’ imputato ma, quando le menzogne vengono disvelate , è dovere del
Tribunale valutarle nell’ ambito delle complessive risultanze processuali .
Da tutto quanto esposto nella intera motivazione , è assolutamente provato , per questo Tribunale ,
che il giudice Vittorio Metta , che si è detto “ orgoglioso “ dei suoi trentacinque anni di attività
giudiziaria , fosse un magistrato corrotto , anche ormai a “ libro paga ( come dimostra l’ afflusso
continuo e costante di denaro nella sua disponibilità ) ; un giudice non “ occasionalmente “ ma
“stabilmente “ organico , quanto meno a partire dal 1990 , a quella lobby di magistrati e avvocati
“gestita “ da Cesare Previti con la stretta collaborazione di Pacifico e ( almeno per quanto riguarda
le vicende di cui è processo ) Acampora ; lobby descritta dalla tanto criticata Stefania Ariosto e a
cui Metta va considerato “iscritto “ di diritto anche se ( unico punto sul quale non ha mentito ) non
partecipava alle cene a casa Previti , sia che si tenessero in via Cicerone o nella nuova casa di
Piazza Farnese . Così come assolutamente provato, per tutto quanto esposto ( la “collaborazione”
prestata nella motivazione della sentenza Imi-Sir ; la presenza “ occulta “ nell’ iter processuale
delle cause per cui è processo, entrambe concluse con sentenze in appello a dir poco discutibili sia
per l’ iter che per il merito ; l’ incasso di sostanziose tangenti a seguito dell’ esito positivo di
entrambe le controversie ; la natura dei rapporti tra loro intercorrenti e tra ciascuno di essi e lo
stesso giudice di entrambe le cause ) , è il ruolo di “intermediari “ nella corruzione svolto dagli
avvocati Previti , Pacifico e Acampora tra il giudice Metta ( e per altro verso l’ ancor più “
organico” Squillante ) e quelle imprese e quegli imprenditori ( nella specie la Sir della famiglia
Rovelli nell’ un caso e la Fininvest di Silvio Berlusconi nell’ altro ) che avessero necessità di
avvalersi dei loro “ servigi “ ( e che nel concreto se ne sono avvalsi , profumatamente pagandoli
ma ottenendone enormi vantaggi ) .
515
LE QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE
Come risulta inequivocabilmente dal tenore letterale della norma incriminatrice di cui all’art.319 ter
c.p. (e come è altrettanto inequivocabilmente confermato dalla consultazione dei lavori preparatori),
una delle innovazioni più corpose del legislatore novellante è stata l’espressa volontà di incriminare
a tale titolo, senza distinzione alcuna, sia le condotte di corruzione propria che impropria, sia
antecedente che susseguente. Come dire che la soglia della tutela penale dello svolgimento
“secondo le regole” delle procedure giudiziarie è stata arretrata, giungendo a ritenere egualmente
lesivi di tale preziosissimo bene tutte le condotte di corruzione, qualunque sia il loro oggetto. E’
vero che, per loro natura, le decisioni giudiziarie, soprattutto quelle dei processi civili ed
amministrativi, sono destinate a provocare un danno per una parte ed un vantaggio per l’altra; e
tuttavia non può negarsi che, laddove lo svolgimento procedimentale sia turbato dalla circostanza
che l’arbitro è, per denaro o altra utilità ricevuti con diretto collegamento alla propria funzione,
asservito ad una delle parti, l’esito di tale procedimento giammai possa, indipendentemente dalle
ragioni sostanziali ad esso sottese, definirsi “giusto”, poiché all’evidenza l’accettazione del
vantaggio economico suddetto comporta una predeterminata volontà di favorire una della parti.
In quest’ordine di idee -frutto, lo si ripete, di valutazioni discrezionali di tipo general - preventivo
(basate sulla particolare gravità delle condotte in esame e sull’assoluto allarme sociale dalle stesse
suscitato) da sempre prerogativa del solo legislatore ed in quanto tali sottratte al sindacato di
legittimità costituzionale- si è introdotto un primo profilo di novità rispetto alla precedente
disciplina della corruzione giudiziaria, riguardante la configurazione del danno o del vantaggio per
la parte processuale. Nel sistema previgente, la circostanza aggravante prevista dall’art. 319 comma
2 n.2 c.p. consentiva di legare l’aumento di pena ad un “danno” o ad un “vantaggio” concretamente
ed in fatto attuati. Oggi è sufficiente che il vantaggio o il danno per una delle parti rappresenti il
fine della condotta criminosa, il dolo specifico, senza che rilevi la loro verificazione in termini di
accadimento reale: dunque, una fattispecie a dolo specifico ed a tutela anticipata, in cui il disvalore
tipico è condensato nel fine illecito della alterazione delle “regole del gioco”. E che il
comportamento oggetto dell’accordo intervenga è questione che, semmai, riguarda l’applicazione
delle circostanze aggravanti di cui all’art.319 ter c.p., ma non il perfezionamento della figura base
di cui al comma 1.
La seconda innovazione, come si diceva, riguarda la equiparazione, nella nuova figura criminosa, di
tutte le forme di manifestazione del fenomeno corruttivo, mentre in precedenza la circostanza
aggravante era destinata a scattare unicamente in presenza della sola corruzione propria
antecedente. E tale equiparazione, lungi dall’essere costituzionalmente sospetta -come sostenuto da
516
alcuni difensori nelle arringhe finali- per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Carta Costituzionale,
rappresenta invece il frutto meditato di scelte di politica criminale del legislatore ordinario,
preoccupato di approntare una efficace e dissuasiva tutela penale di fronte a comportamenti ritenuti
di accentuata gravità.
Né possono rilevare, sotto il diverso profilo dell’integrazione della fattispecie criminosa in
contestazione, tutti i tentativi, operati dalle difese nel corso del dibattimento, di dimostrare che le
decisioni giurisdizionali oggetto di mercimonio erano “giuste”, in quanto le parti private risultate
vincitrici nei due procedimenti civili “avevano ragione” su un piano sostanziale.
A parte l’ovvia considerazione secondo cui, di fronte a questioni giuridiche di un certo spessore,
oggetto di approfonditi studi dottrinari e di svariati commenti accademici, può essere assai difficile
-se non impossibile- dimostrare la fondatezza delle ragioni di una delle parti di un processo; a parte
che, nel caso di specie, si è data analitica dimostrazione di rilevantissime anomalie che hanno
colpito non solo l’iter di svolgimento dei processi, ma il contenuto stesso delle decisioni adottate
dal collegio giudicante di cui faceva parte Vittorio Metta, il cui operato è stato abbondantemente
“teleguidato” da mano o da mani esterne risultate in contatto con gli intermediari della corruzione;
reputa il Tribunale che nessuno, ma proprio nessuno, potrà mai seriamente sostenere la conformità
ai doveri dell’ufficio del provvedimento di un magistrato che si rechi in camera di consiglio a
svolgere funzioni di relatore in una causa civile, mentre il suo conto in banca è, con ragionieristica
regolarità, alimentato da somme di centinaia di milioni, provenienti senza titolo alcuno -ciò che il
Collegio reputa dimostrato, come piace dire oggi, “al di là di ogni ragionevole dubbio”- dagli
emissari di una delle parti private del processo.
Proprio la fisiologica incertezza delle decisioni giudiziarie, particolarmente, lo si ripete, in
situazioni che coinvolgono complesse questioni di fatto e di diritto, può indurre la parte interessata a
corrompere il giudicante anche nel caso che ritenga fondata la propria pretesa, e perciò quasi
“scontata” la decisione; e ciò per garantirsi, anche in considerazione della elevata portata economica
degli interessi in gioco, l’assoluta sicurezza della decisione stessa.
Sull’altro fronte, il giudice civile che riceva denaro o altra utilità, con specifico riferimento
all’incarico d’ufficio espletato nella causa, non può che abdicare, per definizione, all’imparzialità,
impegnandosi sostanzialmente, in modo aprioristico, a orientare la decisione nel senso voluto dalla
parte “pagante”, e a darle ragione in ogni caso.
A questo punto, è evidente, che l’eventuale correttezza giuridica della decisione (ma chi la può a
questo punto stabilire?) costituisce circostanza del tutto accidentale ; né per vero potrà mai sapersi,
ancora una volta, per quell’incertezza insita nella risoluzione delle controversie, quale sarebbe stata
517
la decisione in assenza dell’accordo corrutivo e, più in generale, di tutti i condizionamenti perpetrati
sull’iter processuale.
Quel che conta è il fatto che il legislatore ha voluto colpire di per se stessa la corruzione del
pubblico ufficiale, disinteressandosi, per gli ineccepibili motivi sopra considerati, del merito delle
questioni affrontate in quella sede.
Un giudice “comprato”, che riceve denaro allo specifico scopo di favorire una delle parti, baserà
necessariamente (come nella specie il Tribunale ha ampiamente dimostrato) i propri comportamenti
e le proprie decisioni su processi viziati, viziati appunto dal dolo specifico costituente elemento del
reato in considerazione.
Dunque, i fatti, come accertati nel dibattimento con riferimento alla vicenda IMI- SIR, integrano (ad
eccezione della posizione di Filippo Verde ed alle ipotesi che lo hanno riguardato, che sono quelle
più risalenti nel tempo) le fattispecie di reato così come contestate, concretando una serie di
condotte protrattesi dal 1990 al 1994, alle quali hanno preso parte, a titolo di privati corruttori, il
defunto Angelo Rovelli e, nei tempi e nei modi abbondantemente specificati, la di lui vedova
Primarosa Battistella ed il loro figlio Felice Rovelli; a titolo di intermediari nella serie di episodi
corruttivi, Giovanni Acampora, Attilio Pacifico e Cesare Previti; a titolo di giudici corrotti, Vittorio
Metta e Renato Squillante, la cui partecipazione alla lunga attività corruttiva è proseguita, anche
sotto il profilo della ricezione degli illeciti compensi, sino al 1994.
Sussiste, all’evidenza atteso il numero degli imputati in relazione ai quali il Tribunale è giunto alla
affermazione di responsabilità, la circostanza aggravante di cui all’art.112 comma 1 n. 1 c.p.: come
pacificamente affermato in giurisprudenza, all’applicabilità della richiamata aggravante non è di
ostacolo la struttura bilaterale della fattispecie, precisandosi che nel numero di cinque persone
devono essere ricompresi anche i soggetti necessari poiché, da un lato, il principio di pari
responsabilità di tutti i concorrenti non consente di scindere tra gli autori necessari ed i
compartecipi; dall’altro, il legislatore, computando nel numero dei partecipanti ai fini
dell’aggravante anche i non imputabili ed i non punibili (art.112 comma 4 c.p.) ha dimostrato di
considerare determinante l’oggettivo raggiungimento di quel complessivo numero di soggetti (cfr.
Cass., Sez. VI, 26 aprile 1984, Alvau).
Qualche riflessione ulteriore deve essere riservata alla posizione di Renato Squillante, il cui
difensore, in sede di arringa finale, a titolo di ipotesi subordinata, ha sollecitato una diversa
qualificazione giuridica della condotta addebitata al magistrato, facendo notare come egli non abbia
compiuto alcun atto d’ufficio: l’intervento “mirato” alla dottoressa Sotgiu per il tramite di
518
Francesco Berlinguer lo avrebbe visto agire come privato, tutt’al più concorrente, a titolo di
intermediario, nel generale progetto corruttivo al quale sarebbero rimasti estranei atti da lui
compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.
Richiamando quanto già ampiamente argomentato nello specifico paragrafo dedicato alla trattazione
del cosiddetto “episodio Berlinguer” (al quale integralmente ci si deve qui riportare) mette conto
evidenziare la circostanza relativa al suo parziale pagamento “anticipato” rispetto ai tentativi di
avvicinamento della collega Sotgiu -da collocarsi tra la fine del gennaio e la metà del febbraio del
1992- ed anche all’inserimento del citato giudice nel collegio della Corte di Cassazione incaricato
della trattazione della causa IMI - Rovelli. E s’è già detto come i tempi della retribuzione
dell’imputato consentano di affermare non già (come vorrebbe la difesa) l’estraneità della
movimentazione finanziaria al compenso illecito, bensì, al contrario, la prova della generale
disponibilità di Squillante a “farsi carico” -come poi concretamente avvenuto con Berlinguer- di
eventuali necessità di interferenza nell’iter della causa, allorquando si trattava di “difendere” da
sgradevoli interventi giurisdizionali il cospicuo risultato lucrato attraverso il mercimonio della
funzione da parte di Vittorio Metta.
Che Renato Squillante -sulla cui figura e posizione ci si è abbondantemente intrattenuti anche nella
parte dedicata alle dichiarazioni di Stefania Ariosto- debba essere trattato alla stregua di
qualsivoglia soggetto privato che si presti, isolatamente ed una tantum, in modo legato alla
contingenza di un momento, a fungere da tramite tra un privato ed un giudice della causa nella
quale il privato è attore, appare francamente riduttivo rispetto alla sostanza della condotta criminosa
accertata a suo carico e già ampiamente descritta; e, d’altra parte, gli orientamenti della
giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione del concetto di “atto contrario ai doveri
dell’ufficio” in materia di corruzione sono tali da ricomprendere, ad esempio, anche comportamenti
materiali di ingerenza od interferenza del pubblico ufficiale corrotto, in casi in cui il medesimo non
sia specificamente competente per il compimento dell’atto, ovvero i casi in cui un atto non sia
neppure specificamente individuabile.
In particolare, proprio con riferimento ad un appartenente all’ordine giudiziario, si è sostenuto che
“è irrilevante che i doveri violati siano estranei alla specifica sfera di competenza
giurisdizionale e territoriale attribuita al pubblico ufficiale, essendo sufficiente che l’atto
compiuto sia contrario al suo generico dovere d’ufficio ” (Cass. Sez.II, n.1796/88); ed ancora, “è
sufficiente una generica competenza dell’agente, derivante dalla sua appartenenza all’ufficio
pubblico, quando questa gli consenta in concreto una qualsiasi ingerenza (o incidenza) illecita nella
formazione o manifestazione della volontà dell’ente pubblico, culminante nell’emanazione
dell’atto. Tale competenza non va, peraltro, necessariamente riferita all’atto terminale del
519
procedimento amministrativo, assumendo rilievo in relazione a qualsiasi segmento (anche non
formalizzato) della seriazione procedimentale, attesa la forza esponenziale che il comportamento -
non quindi l’atto- assume ai fini della realizzazione del reato di cui all’art.319 c.p.” (cfr.Cass., Sez.
VI, n.197081/93); “per la sussistenza del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio o
del servizio non è necessario che l’agente abbia una competenza specifica rispetto al
compimento dell’atto essendo sufficiente che, in virtù della sua appartenenza all’organo o
all’ufficio competente, egli abbia una concreta possibilità di interferire o, comunque, di
influire sull’emanazione dell’atto” (Cass. Sez.VI, n. 195523/1993).
Dunque, secondo la Suprema Corte, il concetto di atto dell’ufficio deve essere inteso in senso non
meramente formale, non esigendosi neppure l’individuazione di uno specifico atto: “In tema di
corruzione propria, occorre avere riguardo non ai singoli atti, ma all’insieme del servizio reso dal
pubblico ufficiale al privato; per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponde ai
requisiti di legge, l’asservimento costante della funzione, per denaro, agli interessi del privato
concreta il reato di corruzione previsto dall’art. 319 c.p.. Ne consegue che l’atto contrario ai
doveri d’ufficio non va inteso in senso formale, dovendo la locuzione ricomprendere qualsivoglia
comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche, istruzioni di
servizio e che comunque violi quei doveri di fedeltà, imparzialità, onestà che devono essere
osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione, con la conseguenza che la mancata
individuazione, in concreto del singolo “atto” (…) non fa venir meno il reato previsto dall’art.
319 c.p., ove venga accertato che la consegna del denaro al pubblico ufficiale sia stata
effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e dei conseguenti favori oggetto
della pattuizione” (Cass. Sez.VI, n.213884/1999).
E sempre sulla non necessità della individuazione e del compimento di un “atto”: ”In tema di
corruzione propria antecedente, poiché dal momento consumativo esula il compimento dell’atto,
tanto che il reato si consuma anche se il pubblico ufficiale non faccia seguire all’accettazione della
promessa o alla ricezione del denaro o di altra utilità l’atto che si è impegnato a compiere, la
mancata individuazione, in concreto, del singolo atto o comportamento che avrebbe dovuto essere
compiuto dal pubblico ufficiale contro i doveri del proprio ufficio, non fa venire meno il delitto,
qualora si accerti che la consegna del denaro (o di altra utilità) venne effettuata in ragione delle
funzioni esercitate dal pubblico ufficiale ed al fine di corrisponderne i favori “(Cass. Sez.VI,
n.210048/1997; ed ancora, tutte nello stesso senso: Cass. Sez. VI, n. 205889/1996; Cass. Sez. VI,

n.205965/1996).
Quando sia accertato l’asservimento della funzione del pubblico ufficiale agli interessi del privato
corruttore, è sufficiente l’individuazione del genus degli atti che egli si sia impegnato a compiere:
520
”Ai fini della prova del delitto di corruzione, l’individuazione dell’attività amministrativa oggetto
dell’accordo corruttivo ben può limitarsi al genere di atti da compiere, sicchè tale elemento
oggettivo deve ritenersi integrato allorchè la condotta presa in considerazione dall’illecito
rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile genericamente in ragione della
competenza o della concreta sfera di intervento di quest’ultimo, così da essere suscettibile di
specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur
sempre appartenenti al genus previsto” (cfr.Cass. Sez. VI, n.208176/1996).
Infine, pronunziandosi proprio nell’ambito di questioni cautelari su ricorso dei difensori di Renato
Squillante per imputazione diversa, la Corte di Cassazione così si è espressa: “….la condotta
corruttiva contestata allo Squillante, ed i compartecipi, va oltre alla individualizzazione di
singoli atti formali, ed attiene al substrato dell’attività complessiva inerente al suo ufficio,
caratterizzata illecitamente dalla deviazione rispetto ai doveri fondamentali della struttura
giudiziaria.(…) . Al fine di definire più puntualmente l’addebito corruttivo dello Squillante, questo
Collegio non può trascurare di considerare come l’inquinamento di un’organizzazione di natura
professionale, quale quella giudiziaria, possa manifestarsi in un lento e progressivo
condizionamento delle sue scelte rispetto a gruppi economici, attraverso la creazione di
collegamenti anomali con i suoi componenti verso i quali si viene a determinare un rapporto
di “simpatia”, ovvero di condivisione dei subvalori a costoro riferibili, sulla base di procurate
occasioni di incontri, di regalie, di mondanità, di soddisfacimento di esigenze di gratificazione
individuali di ogni specie. E ciò non può non risultare di più agevole ed incisivo risultato ove
l’attività possa giovarsi di un esponente, qualificato e quindi di vertice, dell’organizzazione
stessa, potendo non solo “intervenire sugli altri appartenenti” dell’ufficio, non solo garantire
una copertura di complicità, ma determinare motivazioni per la rimozione di ogni remora
psicologica a livello individuale di slealtà verso l’organizzazione, nella commistione che il capo
dell’ufficio determina tra potere formale, che distorce, e potere informale indirizzato alla cura
di interessi antinomici, che nell’esercizio di quello dissimula.
Da quanto sopra s’impone una più approfondita rilettura normativa delle ipotesi criminose di
corruzione, tutte le volte che abbiano come riferimento fatti non solo di mercimonio dei doveri
dell’ufficio in relazione ad atti squisitamente formali, ma coinvolgenti la condotta, in genere,
del pubblico ufficiale di sistematico e generalizzato favoritismo e quindi antidoverosa (…) ; e
ciò soprattutto quando, come nel caso in esame, la corruzione, investendo i doveri di base di
una organizzazione (“professionale”, in quanto sono ad essa affidate scelte di valore, come le
decisioni giudiziarie), comporta la sistematica abdicazione delle sue finalità legali, e la
formazione di una subcultura che sostituisce quelle finalità con gli scopi illeciti posti a base del
521
mercimonio dell’ufficio. Ed il suddetto inquinamento costituiva la ragione, come risulta
dall’ordinanza impugnata, dell’inserimento dello Squillante nell’assetto degli interessi del
gruppo economico di Milano, dal quale il medesimo risultava destinatario di denaro ed altre
attività patrimoniali” (così Cass. Sez. VI , 16 aprile 1996, Squillante, nella quale si citano anche
Cass. Sez. VI, 29 ottobre 1992, Riso; Cass. Sez. VI , 14 marzo 1996, Varvarito).
Insomma, secondo i chiari e consolidati orientamenti della Corte di Cassazione qui sunteggiati,
risponde di corruzione ex art 319 c.p. il pubblico ufficiale che, pur non essendo specificamente
competente per l’adozione di un atto e tuttavia appartenendo all’organo o all’ufficio, si renda
disponibile, dietro promessa di un compenso, ad esercitare la propria capacità di influenza per
interferire sul compimento dell’atto; il delitto è integrato anche da semplici comportamenti
materiali, purchè suscettibili di influenza sull’esito o su singoli segmenti dell’attività
amministrativa; non è necessaria l’individuazione di uno specifico atto, purchè sia accertata la
sinallagmaticità tra il compenso corrisposto al pubblico ufficiale e la sua promessa di asservimento
della propria funzione.
Questa è la situazione accertata in capo a Renato Squillante, il quale ha ricevuto una parte del
proprio compenso sin dal 1991, dietro promessa di provvedere, all’occorrenza e grazie alla propria
posizione e figura istituzionale nell’ambito della magistratura romana, ad attività di interferenza
nella causa che opponeva la famiglia Rovelli all’IMI; interferenza poi concretamente predisposta
allorquando si conobbe la composizione del collegio della Corte di Cassazione incaricato della
trattazione della controversia, con l’ausilio di Francesco Berlinguer, al quale Rovelli, in presenza di
Squillante, aveva promesso “parcella” di cinquecento milioni di lire .
Che la condotta di “interferenza” nelle procedure giudiziarie trattate da altri magistrati sia condotta
contraria ai doveri dell’ufficio di qualsiasi appartenente all’ordine giudiziario, è circostanza
agevolmente riscontrabile da una rapida consultazione delle massime delle decisioni della Sezione
Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura; basterà citarne alcune, tra le tante, a titolo
esemplificativo: ”Costituisce illecito disciplinare il comportamento del magistrato che interferisca
in un procedimento penale inviando, a mezzo di altro collega, al presidente di un collegio
giudicante una segnalazione scritta a favore della parte civile con annesso promemoria in cui si
caldeggia la condanna dell’imputato” (Sentenza 9 febbraio 1979 nn. 362 e 367); “Costituisce
illecito disciplinare il comportamento del magistrato il quale effettui pressioni su di un collega al
fine di ottenere la concessione della libertà provvisoria a favore di un imputato detenuto” (Sentenza
29 giugno 1979 n.418); “costituisce illecito disciplinare il comportamento del magistrato che,
mediante pressioni e raccomandazioni, tenti di influenzare l’esito di alcuni procedimenti giudiziari
522
trattati da colleghi, a nulla valendo opporre che tale intervento sia stato determinato dallo scopo di
elidere l’efficacia negativa di ingiuste inteferenze altrui” (sentenza 18 gennaio 1990 n.407); “deve
essere affermata la responsabilità disciplinare allorquando, intervenendo presso un giudice istruttore
in un procedimento relativo fra l’altro al delitto di associazione per delinquere, l’incolpato perori la
causa di un imputato, sondando le intenzioni dell’inquirente, promettendo e prospettando attività
all’imputato sì da giungere, per segni inequivoci, ad evidenziare la propria capacità di incanalare la
condotta dell’imputato medesimo a seconda dell’esito dei suoi contatti con l’istruttore, si è al di
fuori dell’ipotesi di occasionale domanda di notizie fine a se stessa o di un ridotto intervento per
motivi di umanità, e si realizza una pesante interferenza sul corso della giustizia penale.” (sentenza
9 luglio 1981 n.62 ); “non è ammissibile e, quindi, il fatto è censurabile in sede disciplinare, che un
magistrato, qualunque siano i suoi specifici intendimenti personali, si interessi di una indagine
penale compiuta da colleghi e, in particolare, intervenga chiedendo che le indagini seguano ritmi o
cadenze particolari (nella specie, l’incolpato aveva inviato un telegramma ad un giudice per le
indagini preliminari invitandolo ad accelerare la definizione della posizione processuale di un
imputato, che definiva “fraterno e fidato amico”)” (sentenza 27 ottobre 1995 n.19); ed infine, si è
ritenuto censurabile il comportamento del magistrato “che opera ingiustificate e reiterate
intromissioni in affari trattati da colleghi dell’ufficio di appartenenza ed in indagini penali condotte
presso uffici giudiziari, intervenendo per caldeggiare l’adozione di determinati provvedimenti”
(sentenza 20 ottobre 1995 n.2).
In conclusione, se l’atto -o meglio, il genus di atti- che Squillante si è impegnato a compiere
nell’interesse della parte Rovelli, per il tramite della struttura degli intermediari, è individuabile
nella interferenza nel procedimento civile; se vi è una prova piena di un suo concreto attivarsi in tal
senso e di suoi continui contatti nel successivo svolgimento della causa, segnatamente in
concomitanza con momenti “decisivi” della stessa; se tale condotta di interferenza è certamente, alla
stregua della giurisprudenza disciplinare del C.S.M, contraria ai doveri d’ufficio che incombono su
un magistrato; se per l’impegno a tale asservimento della propria funzione (id est per l’impegno di
compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio) Renato Squillante ha ricevuto una retribuzione
parziale nel 1991 e, a causa finita, un più sostanzioso saldo, dalla parte Rovelli, egli deve essere
ritenuto responsabile -come recita l’imputazione, quale pubblico ufficiale corrotto- e non quale
concorrente in veste di privato.
Infine, con riferimento all’imputazione per il cosiddetto Lodo Mondadori, è opinione del Tribunale
che gli imputati Previti, Acampora e Pacifico debbano considerarsi concorrenti del privato
corruttore e, in virtù del mancato richiamo nell’art.321 c.p. dell’art. 319 ter c.p. per il periodo in cui
523
i fatti sono stati commessi (come è noto, esso richiamo è stato introdotto solo con la legge n.181 del
1992) ad essi debba essere applicata la pena prevista , proprio per il tramite dell’art. 321 c.p.,
dall’art. 319 c.p.
La Corte di Cassazione, pronunziandosi sulla posizione del privato corruttore proprio nell’ambito
del presente procedimento, ha respinto la tesi, pure sostenuta da alcuni dei difensori, della non
incriminabilità del privato per il periodo intercorrente fra l’introduzione della nuova fattispecie
criminosa di cui all’art. 319 ter c.p. e la modifica, lo si ripete, effettuata solo nel 1992, dell’art. 321
c.p. includendovi il richiamo alla citata nuova norma incriminatrice. Tale pronuncia del giudice di
legittimità (nella quale si è dunque escluso che, nel caso di specie, il corruttore possa essere
considerato concorrente del pubblico ufficiale nel reato di cui all’atr.319 ter c.p.) esime quindi il
Tribunale dall’affrontare la questione, essendo sufficiente alla stessa richiamarsi quanto, appunto,
alla rilevanza penale delle condotte dei privati commesse in tale lasso temporale.
La Corte d’Appello, con la sentenza - decreto in data 12 maggio 2001 si è però pronunziata anche
sulla qualificazione della condotta dei privati intermediari, considerandoli complici diretti del
pubblico ufficiale nelle condotte acquisitive e di ricezione del pagamento illecito, che sarebbero
state poste in essere da costoro “in nome e per conto” del giudice Metta.
La questione risente della natura di reato a concorso necessario, a struttura bilaterale,
tradizionalmente assunta dalla corruzione: normalmente, non è mai necessario approfondire la
questione se il compartecipe eventuale debba considerarsi concorrente nel reato di corruzione attiva
o passiva, bastando che a suo carico si concretizzino i presupposti generali del concorso di persone
nel reato. Diversa è, come si diceva, la situazione nel caso di specie, laddove Vittorio Metta
pacificamente risponde del reato di corruzione in atti giudiziari di cui all’art. 319 ter c.p., mentre nei
confronti del privato corruttore si è ritenuto applicabile l’art. 319 c.p., per il tramite del richiamo
dell’art. 321 c.p.: ed è opinione del Tribunale che, anche per ragioni di favor rei, non possa essere
seguito il ragionamento dai giudici d’appello, completamente proiettato, nella valutazione
dell’attività concorsuale svolta dai privati, sul versante del pubblico ufficiale. Un ragionamento il
quale, portato alle estreme conseguenze, dovrebbe condurre alla medesima conclusione per il
corruttore, che è, in definitiva, il soggetto “interessato” a far pervenire al pubblico ufficiale il
compenso promessogli.
Dal momento che la retribuzione del giudice corrotto è fatta nell’interesse e su incarico del
corruttore -che, naturalmente, fornisce agli intermediari la provvista per provvedervi- appare
ingiustificata l’affermazione secondo cui la movimentazione finanziaria alla stessa finalizzata
sarebbe stata posta in essere in nome e per conto del giudice; anzi, secondo il Tribunale è piuttosto
vero il contrario, dal momento che l’attività degli extranei nella consegna del compenso illecito si
524
sostituisce ad una condotta che, altrimenti, sarebbe giocoforza posta in essere, in via diretta, dal
privato interessato.
La soluzione del problema sarebbe relativamente facile laddove vi fosse in atti la prova di un
coinvolgimento del compartecipe eventuale limitata alla determinazione, induzione, suggerimento
(in una parola, al concorso morale) dati solo all’uno o solo all’altro dei soggetti necessari, senza
alcun contatto con la controparte.
Vero è che, invece, quando un patto corruttivo è perfezionato per il tramite di soggetti che si
interpongono ai concorrenti necessari e ne guidano sia l’incontro delle volontà, sia l’adempimento
degli impegni economici, è oltremodo difficile (per di più, come nel caso di specie, in assenza di
contributi dichiarativi degli interessati), e rischia addirittura di apparire arbitrario, ascrivere
rigidamente la condotta dei compartecipi eventuali all’uno o all’altro dei versanti del rapporto
“contrattuale” illecito, posto che, anche nella comune accezione, l’attività di intermediazione è,
necessariamente, bifronte.
In concreto, peraltro, se si ha riguardo alle evidenze probatorie anche alla luce della descrizione di
contesto contenuta nelle dichiarazioni della teste Ariosto, segnatamente sotto il profilo della
“iniziativa” e del “contatto” con gli intermediari, appare più confacente al fenomeno in questa sede
accertato una valutazione che privilegi il rapporto di questi ultimi con i privati interessati all’esito
delle vertenze giudiziarie nelle quali erano coinvolti (e non può non tornare alla mente il colloquio
tra Attilio Pacifico e Michele Morici, che chiedeva di interpellare “Renà”) piuttosto che la figura di
un giudice che “avvicinava” gli avvocati d’affari allo scopo di proporsi come a sua volta
“avvicinabile” da qualcuna delle parti in causa.
Infine, deve essere esclusa, sempre per l’imputazione relativa alla causa Mondadori, la ricorrenza
della ipotesi di cui all’art. 81 c.p.: si tratta di un unico fatto di reato, consumatosi con la percezione,
da parte di Vittorio Metta, delle somme di denaro indicate nell’imputazione.
525
LE SANZIONI PENALI
Ritiene il collegio che , dopo tutto quanto esposto , non possano esservi dubbi sul fatto che i reati
contestanti agli imputati , siano da ritenersi unificati nella continuazione , evidente essendo l’
unicità del disegno criminoso . Del tutto evidente è , altresì , la sussistenza della aggravante di cui
all’ art. 112 n.1 CP in ciascuna delle due ipotesi contestate.
Le attenuanti generiche , con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante di cui all’
art. 112 n. 1 CP , possono essere concesse , a giudizio di questo Tribunale , ai soli Felice Rovelli e
Primarosa Battistella . Non tanto per lo stato di incensuratezza , comune a tutti gli imputati , ma più
che altro in considerazione di alcune “ particolarità “ della loro condotta criminosa.
Si è appurato come la Battistella , con ogni probabilità , non fosse al corrente dell’ accordo
corruttivo predisposto dal marito . Quanto a Felice Rovelli invece , non si può certamente dire il
contrario: la più volte citata lettera “ Caro Felice “ , depone chiaramente per una più o meno piena
consapevolezza della “ strada “ intrapresa dal padre , anche se non vi è prova ( e anzi vi sono
elementi, nella stessa lettera , che possono far pensare il contrario ) che egli lo abbia
concretamente coadiuvato nella realizzazione del piano criminoso fino alla sua morte, avvenuta
immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza redatta da Vittorio Metta.
In un certo senso i due imputati hanno, però , agito “ iure ereditario “ , trovandosi inseriti in un
“iter criminoso “ già in stato di avanzata realizzazione . Certo , nessuno dei due – e in particolare
Felice Rovelli - sembra aver fatto troppa “ fatica “ a trovare un accordo con i tre intermediari : e
tuttavia proprio in considerazione di quanto sopra , questo collegio ritiene che , sia pur con qualche
sforzo, le citate attenuanti possano essere concesse .
Quanto a tutti gli altri imputati , invece , il giudizio non può che essere drasticamente negativo.
Per persone che rivestono qualifiche come quelle degli imputati ( magistrati in particolare , che all’
inizio della loro carriera prestano un giuramento – che mai dovrebbero dimenticare - di fedeltà allo
Stato e alle sue leggi ; ma anche avvocati , operatori del diritto sui quali incombono analoghi
doveri di assoluta probità ) , lo stato di incensuratezza non è un “merito”, bensì un dovere assoluto
e ,da solo considerato, non è certamente elemento sufficiente per la concessione delle attenuanti,
soprattutto in un caso di assoluta gravità , come quello qui esaminato , ove ciò che è contestata è
proprio la violazione dei doveri “ più sacri “ che presiedono l’ attività giudiziaria “ latu sensu “
considerata , quelli sulla cui sola osservanza è possibile fondare – e richiedere – da parte della
collettività - fiducia nella Istituzione “ Giustizia “ : e d’ altronde , da tutto quanto espresso in
motivazione , appare assolutamente evidente come gli imputati Metta, Squillante , Previti , Pacifico
e Acampora avessero eletto la corruzione in atti giudiziari a vero e proprio sistema di vita , a
526
metodo attraverso il quale conseguire nel modo più facile – ma anche tra i più sordidi – quella
ricchezza materiale evidentemente mai sufficiente, ponendo la loro professione , le loro capacità e
le loro intelligenze al servizio ora di questo ora di quello tra i “clienti “ disposti a pagare qualsiasi
cifra pur di raggiungere il loro scopo. Tutto ciò nella più assoluta indifferenza dei danni enormi
causati non solo alla “ Giustizia “ , ma all’ intera tenuta morale di una comunità.
Sarà anche “ moralismo “ , come sicuramente qualcuno obietterà , ma ritiene questo Collegio che
nessuna “ scusante “ possa essere addotta da imputati a cui nessuno e nulla ( né le condizioni
familiari , né quelle sociali ,né quelle economiche ) ha imposto di vendere in tal modo la loro
imparzialità, correttezza e professionalità.
A ciò si aggiunga , nel caso concreto , un comportamento processuale a dir poco pessimo , volto a
negare qualsiasi circostanza , anche la più evidente , cosi dimostrando una assoluta mancanza
di un sia pur minimo “ ripensamento “ della loro condotta di vita .
Un comportamento che – non solo con riferimento all’ imputato Previti , alle cui condotte endo ed
extraprocessuali si sono sovente accodati gli altri – si è concretizzato in una serie di tentativi volti
esclusivamente ad impedire lo svolgimento del processo , strumentalmente utilizzando gli istituti
previsti dal codice : una serie infinita di ricusazioni per i più diversi motivi fin sulla soglia della
camera di consiglio, la revoca del mandato ai propri difensori nel Novembre 2001 in risposta alle
ordinanze di questo Tribunale sulle rogatorie e sulle problematiche poste dalla sentenza 225/2001
della Corte Costituzionale , manovre dilatorie di ogni genere . Fino al punto di arrivare a inviare
qualcuno ad occultamente filmare due “ ritagli “ del Corriere della Sera appesi in Cancelleria , in
luogo non accessibile al pubblico .
Reati gravissimi , anche e soprattutto da un punto di vista soggettivo ; condotta processuale pessima
da qualsiasi parte la si osservi ; si può ribaltare agli istanti la domanda : su quali basi giuridiche
potrebbero essere concesse le invocate attenuanti generiche ?
Quanto alla quantificazione delle pene , per una volta questo collegio non può che prendere atto ,
pienamente condividendolo quanto meno con riferimento all’ ambito nazionale , di quanto lo stesso
Cesare Previti ha affermato nel corso del suo interrogatorio al PM “ : “ Si parla di corruzione che
non ha l’ eguale nella storia d’ Italia e forse del mondo “ .
Se così è – e non vi può essere dubbio alcuno che cosi sia – non si può non considerare che i fatti
contestati appaiono – nell’ ambito della ipotesi criminosa di corruzione in atti giudiziari punita dall’
art. 319 ter con pena fino a otto anni di reclusione – tra i più gravi in assoluto .
Tutto ciò premesso , ritenuta più grave l’ ipotesi di corruzione ex art. 319 ter cp ( Imi-Sir ) , ritiene
il collegio che , valutati i criteri di cui all’ art. 133 cp , gli imputati vadano condannati alle seguenti
pene :
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- Battistella Primarosa , con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante , anni quattro e mesi
sei di reclusione ( PB anni quattro e mesi tre + mesi tre per la continuazione interna ) con
riferimento alla corruzione Imi-Sir ;
- Felice Rovelli , con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, anni sei di reclusione ( PB
anni cinque e mesi nove + mesi tre per la continuazione interna ) ;
- Acampora Giovanni , anni cinque e mesi sei di reclusione ( PB anni cinque + mesi sei per la
aggravante ) con riferimento alla corruzione Mondadori ;
- Squillante Renato anni otto e mesi sei di reclusione ( PB anni 7 + mesi nove per l’ aggravante +
mesi nove per la continuazione interna ) con riferimento alla corruzione Imi-Sir ;
- Previti Cesare e Pacifico Attilio anni undici di reclusione ciascuno ( PB anni 7 e mesi sei + mesi
sei per l’ aggravante + anni uno per la continuazione interna per la corruzione Imi-Sir ; + anni uno
mesi sei per la continuazione con la corruzione Mondadori + mesi sei per la relativa aggravante ) ;
Metta Vittorio anni tredici di reclusione ( PB anni otto + mesi nove per la aggravante + mesi nove
per la continuazione interna per la corruzione Imi-SIR + anni 2 e mesi nove per la continuazione
con la corruzione Mondadori + mesi nove per la aggravante ) .
Tutti gli imputati in solido fra loro vanno condannati alle spese processuali.
Seguono , per legge , le seguenti pene accessorie :
- interdizione dai pubblici uffici per anni cinque per Rovelli e Battistella ;
- interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante l’ espiazione della pena per
Acampora , Pacifico, Previti, Squillante e Metta ;
- incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per una durata pari alla pena inflitta per
Rovelli, Battistella , Previti, Pacifico e Acampora ;
- interdizione dall’ esercizio della professione di avvocato per anni cinque per Previti, Acampora e
Pacifico .
Va , infine , trasmessa alla Procura della Repubblica , copia della deposizione resa da Zurlo Maria
in data 9 Febbraio del 2001 , laddove questa ha mantenuto un atteggiamento palesemente reticente .

528
LE QUESTIONI CIVILI
Non possono sorgere dubbi sul fatto che il pubblico funzionario che riceve danaro per l’esercizio
delle sue funzioni danneggi lo Stato e non solo per il rapporto di dipendenza che lo vincola a ben
eseguire il proprio mestiere, ma anche perchè compromette l’imparzialità che deve caratterizzare,
per Costituzione, ma, forse prima ancora, per tradizione democratica, l’agire pubblico.
Ciò tanto più quando la corruzione avvenga nell’espletamento della funzione giurisdizionale, nella
quale imparzialità, indipendenza e imperio dello Stato massimamente sono destinati a manifestarsi.
Non vi sono dubbi dunque sulla fondatezza delle richieste risarcitorie avanzate dalla Avvocatura
Distrettuale dello Stato sia per il Ministero della Giustizia, cui compete di assicurare la corretta
attività giudiziaria, che per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, già identificata dalla
giurisprudenza come l’autorità cui fa capo, anche in forza della legge sulla responsabilità dei
magistrati, il più vasto interesse alla correttezza dello svolgimento della funzione giurisdizionale.
Se l’interesse tutelato dal reato di corruzione in atti giudiziari è in via primaria quello relativo alla
amministrazione della funzione giurisdizionale, di carattere sicuramente pubblico, è certo che anche
la controparte del corruttore subisce una lesione dei suoi diritti, perchè chiunque agisce, o è citato,
in giudizio ha diritto all’imparzialità del giudice.
Tale diritto prescinde dall’esito della decisione, cioè dal fatto che il privato che la controparte del
corruttore abbia o meno ragione nel suo agire.
Occorre distinguere il danno da lesione del diritto ad un giudizio imparziale – che deve farsi
coincidere con il danno morale - da quello alla affermazione del diritto sostanziale per il quale il
privato non corruttore era stato citato, ovvero aveva agito, in giudizio. La lesione di quest’ultimo
diritto può costituire danno materiale, ma solo ove sia stato ingiustamente disatteso; tuttavia la
affermazione di questo danno comporta necessariamente l’accertamento del diritto presupposto, in
ipotesi ingiustamente compresso dalla sentenza compravenduta.
E’ chiaro che questo ultimo tipo di giudizio trascende la cognizione di questo giudice: a questo
Tribunale non compete certo affermare la validità del lodo emesso dagli arbitri Pratis, Rescigno e
Irti nè la sussistenza o meno delle ragioni di Angelo Rovelli e della FIND in dipendenza
dell’accordo 17-19 luglio 1979, bensì affermare solo se per quelle cause civili vi fu chi pagò e chi
venne pagato.
Correttamente la difesa Rovelli-Battistella, fin dall’inizio del processo, enuncia che questo non è un
giudizio di revocazione, nè pertanto può rescindente il giudicato: altre saranno le sedi giudiziarie a
ciò deputate, se le parti lo chiederanno, di certo non lo hanno fatto innanzi a questo Tribunale, nè,
del resto, avrebbero potuto secondo legge.
529
Danno materiale risarcibile è invece quello delle spese di difesa sostenute dalla parte che subisce la
corruzione nel giudizio compravenduto, trattandosi di spese – danno emergente – in una attività
sostanzialmente inutile: non può certo dirsi legittima la spesa sostenuta per agire innanzi a un
giudice non imparziale ed il danno è cagionato tanto dal corrotto che dal corruttore.
Nel presente giudizio dunque verranno liquidati soprattutto danni morali, i quali, tuttavia, debbono
commisurarsi a circostanze di fatto. Tra queste sicuramente sono da considerare i pagamenti
effettuati a cagione della sentenza compravenduta, tanto più quando, come nei casi di specie, la
parte che abbia subito la corruzione abbia pagato cifre di assoluto rilievo, il cui esborso non può
esser indifferente ad alcuno.
Ritiene dunque il Tribunale che i danni morali subiti da IMI e CIR siano dell’entità dei pagamenti
effettuati e del lucro cessato a seguito della sentenza e ciò, si ripete, a prescindere dalla sussistenza
o meno delle ragioni sostanziali di cui le dette parti civili erano portatrici in quei giudizi.
Del resto altro parametro della gravità del danno morale è la gravità del fatto-reato e, parafrasando
le già ricordate parole dello stesso imputato Previti, le vicende per cui oggi è processo sono fra le
più grosse corruzioni rinvenibili nella storia, non solo d’Italia.
Infine le parti civili hanno richiesto oltre alla liquidazione del danno anche la assegnazione di una
provvisionale provvisoriamente esecutiva, su una minor somma rispetto alla richiesta di danno.
Sul punto occorre distinguere fra provvsionale, prevista dall’art. 539 cpp, e provvisoria esecuzione,
prevista dall’art. 540 cpp. Presupposto della prima è che sia dimostrata la sussistenza di un certo
danno e che il giudizio debba continuare innanzi al giudice civile per la definitiva liquidazione
dell’ulteriore danno, il che qui non è, dovendosi provvedere solo sul danno morale e sulle spese
legali sostenute, dimostrate documentalmente.
Quanto alla provvisoria esecuzione della condanna civile, occorrerebbero sia la richiesta della parte
che i “giustificati motivi” previsti dall’art. 540 cpp; nel caso di specie la richiesta è diversa da quella
di una immediata esecutività dell’intera statuizione civile, tento è vero che nessuna delle parti
adduce in tal senso motivi particolari.
Ne deriva che non può provvedersi a dichiarare esecutive, nemmeno in parte, le statuizioni sui
risarcimenti.
Con questi principi generali si andrà ora ad esaminare le posizioni di ciascuna delle parti civili
costituite.
530
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
La Avvocatura Distrettuale dello Stato fa esplicito riferimento ad una liquidazione equitativa ex art.
1226 c.c.; occorre considerare che si tratta di soggetti che non hanno patito esborsi patrimoniali, ma
che hanno subito un sicuro grave danno, d’immagine e per sviamento della funzione.
In particolare il Ministero agisce per la tutela dei profili organizzativi, mentre la Presidenza del
Consiglio della funzione statale in generale: si tratta dunque di danni distinti.
Si osserva che tale danno è maggiore nella vicenda IMI-SIR perchè si tratta di un processo molto
più complesso e articolato, nel quale oltretutto il pagamento da parte dell’IMI, ai tempi dipendente
dall’IRI, di una ingente somma ha avuto riflessi sul bilancio dello Stato e sui proventi della
privatizzazione..
Le somme richieste dalla Avvocatura paiono tuttavia eccessive rispetto al danno valutato secondo
equità, in ragione del fatto che non vi sono stati pagamenti da parte del Ministero e della
Presidenza del Consiglio, anche se il fatto resta comunque grave per la credibilità delle istituzioni.
Si reputano pertanto equi i seguenti risarcimenti :
1.290.000 Euro per la corruzione relativa al processo IMI-SIR per il Ministero della Giustizia, a
carico solidale degli imputati Previti, Pacifico, Metta, Squillante, Rovelli e Battistella
altri 1.290.000 Euro per la corruzione nel processo IMI-SIR alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri a carico solidale degli imputati Previti, Pacifico, Metta, Squillante, Rovelli e Battistella.
129.000 Euro, che spettano al Ministero della Giustizia per la corruzione nel processo relativo al
lodo Mondadori a carico degli imputati Metta, Acampora, Previti e Pacifico, in solido fra loro,
129.000 Euro, che spettano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la corruzione nel processo
relativo al lodo Mondadori, a carico degli imputati Metta, Acampora, Previti e Pacifico, in solido
fra loro
La richiesta delle spese è stata presentata unitariamente per i due processi e le due parti civili, ma
pare necessario scinderla, non essendo tutti gli imputati accusati di entrambi i fatti e trattandosi di
soggetti diversi. La richiesta pare sostanzialmente fondata, essendo stato un processo molto
complesso ed articolato.
Pertanto a carico di Previti, Pacifico, Metta, Squillante, Rovelli e Battistella, in solido stanno le
spese di lite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si liquidano, per il processo IMI-SIR in
Euro 45.000 e a carico di Previti, Pacifico, Acampora e Metta, sempre in solido, stanno le spese,
liquidate in Euro 32.000, per il processo lodo Mondadori.
Altrettanto spetta al Ministero della Giustizia per rifusione delle spese di lite, come da dispositivo.
531
IMI - S.PAOLO
Occorre qui considerare un fatto intervenuto nelle more del processo.
Il contratto 9 gennaio 1985 con il quale Angelo Rovelli veniva sollevato dalle fideiussioni
prevedeva al punto 6 che questi fosse obbligato a “tenere indenne il Comitato, il Consorzio ... da
eventuali azioni di regresso o di garanzia o di rivalsa”.
Persa definitivamente la causa civile, il 19.7.1993 l’IMI faceva quel che aveva deciso di non fare
nel 1985 (cfr. in faldone 27 verbale consiglio IMI del 25.6.1985 prodotto da Schlesinger): chiamava

in regresso il Consorzio per il risanamento della SIR, avendo pagato somme – quasi mille miliardi -
nell’interesse di questo. A sua volta il Consorzio chiamava in garanzia gli eredi di Rovelli e la Find.
Il Tribunale di Roma dapprima rigettava una richiesta di sequestro e poi con sentenza 21.9.1996
rigettava nel merito le istanze dell’IMI; ricorreva l’IMI e con sentenza 14.6.2001 la Corte
d’Appello di Roma, sezione seconda, riformava la pronuncia di primo grado.
La Corte (cfr. sentenza prodotta ex art. 507 cpp dalla difesa Battistella) , ritenendo intervenuta la
ratifica da parte del Consorzio, condannava questo al pagamento di 980 miliardi di Lire oltre
interessi legali all’IMI e dichiarava la Battistella, erede di Angelo Rovelli e la Eurovalori – per la
FIND – obbligate in solido a manlevare da tale obbligo il Consorzio.
Infine la Cassazione con sentenza 16 dicembre 2002 confermava la sentenza d’appello.
Nello stabilire il danno dell’IMI deve dunque tenersi conto che il suo pur ingente esborso è
destinato a mitigarsi per questi motivi.
La garanzia ottenuta interviene sul danno materiale, cioè sul diritto oggetto del processo civile, ma
non elide il danno morale; questo infatti deve commisurarsi al pagamento effettuato nel gennaio
1994, poichè il danno morale per aver pagato per una sentenza comprata deve paragonarsi
all’obbligo che questa ha sancito, come s’è detto indipendentemente dal diritto sostanziale oggetto
del processo compravenduto.
Va ulteriormente aggiunta, quale aggravamento del danno morale, la compromissione
dell’immagine e il turbamento della gestione dell’Istituto, stante la cifra di assoluto rilievo.
Si reputa dunque equo liquidare il danno dell’IMI in 516.000.000 di euro, che va posto a carico
degli imputati Battistella, Rovelli, Previti, Pacifico, Squillante e Metta in solido fra loro.
In un processo così ampio e complesso quale quello presente, la richiesta di spese del San Paolo
IMI appare del tutto congrua, tenuto conto che il solo dibattimento è durato tre anni e le difese
hanno a volte lamentato l’eccessiva celerità e strettezza dei rinvii. Si pongono dunque a carico degli
ora detti imputati, sempre in solido, euro 666.894,13, oltre IVA e CPA, quali spese legali del San
Paolo IMI.
532
CIR
Ha spiegato il teste De Benedetti che in realtà il gruppo editoriale che comprendeva Panorama,
Repubblica, L’Espresso, la Mondadori e molte altre testate, non era destinato a restare unito, ma ad

essere diviso con la Fininvest. Del resto il teste Andreotti ha ben spiegato – in ciò confermando
quanto aveva già detto De Benedetti - che ai tempi un gruppo editoriale così forte ed esteso era
assolutamente mal visto sotto l’aspetto politico.
Ha riferito il teste De Benedetti alla udienza del 28 gennaio 2002 che perciò erano in corso trattative
per cedere alla Finivest alcune imprese editoriali del gruppo che si sarebbe formato in mano alla
CIR con l’acquisto della Mondadori/Amef. L’effetto della sentenza Metta è stato però che mentre
prima di questa la Fininvest di Berlusconi avrebbe dovuto pagare per quel che avrebbe preso, dopo
quella sentenza è stata la Cir di De Benedetti a dover pagare, nella transazione portata a termine con

l’ausilio di Ciarrapico.
Seppur non siano corsi danari contanti il danno morale va dunque parametrato alla differenza che
correva per la CIR fra l’ipotesi di vendita e quella poi pagata per la transazione.
Dice De Benedetti che per quell’accordo pagò 365 miliardi di Lire, mentre prima della sentenza
della Corte d’appello si stava trattando con una notevole differenza fra le richieste CIR – di 528
miliardi di Lire avanzata in trattative ufficiali presso Mediobanca - e le offerte Finivest, che
crebbero, ovviamente prima della sentenza, da 100 miliardi di Lire a 340 miliardi e poi, ma De
Benedetti ne riferisce solo per averlo sentito da Caracciolo, a 420 miliardi di Lire.
Il danno morale va dunque commisurato a questo pagamento, tenendo conto della sola cifra che il
teste dà per certa e cioè 340 miliardi di Lire.
La cifra cui commisurare il danno morale subito dalla CIR è di 365 + 340 = 705 miliardi di Lire.
Tale importo va ulteriormente aumentato , sempre a titolo di danno morale, per la diminuzione
d’immagine e per l’ingente spreco di attività amministrativa e difensiva in relazione alla ingiustizia
del processo in Corte d’Appello.
Nel risarcimento che si reputa equo, di 380.000.000 Euro, una parte è costituita da danno materiale
per le spese di lite che la difesa di parte civile CIR ha dimostrato documentalmente essere state
sopportate, mediante produzione delle parcelle pagate (produzione avvenuta alla udienza del
21.12.2001).
A queste si aggiungono le spese delle controparti che la CIR ha pagato quale soccombente nel
processo compravenduto.
La stesso vale per le parcelle degli arbitri - il cui verdetto fu annullato dalla sentenza
compravenduta - e le spese di difesa nel giudizio arbitrale.
533
Si tratta di 867 milioni di Lire pagati dalla CIR all’avv. Brock come da note 20 settembre 1990 e
10.10.91, di 120.000.000 di Lire spettanti all’arbitro prof. Irti (parcelle 4.4.90 e 11.2.91), di
1.375.400.000 Lire del prof. Libonati (fatture 3.1.91, 5.3.91 e 9.5.90), di Lire 510.000.000 della
fattura 10.4.90 dell’avv. Giovanni Panzarini, e di 1.832.000.000 di Lire delle fatture 26, 27 e 28 del
30.5.90 e delle fatture 31.5.91, 10.10.91 sempre dell’avv. Panzarini, di 15.300.000 dell’avv.
Riccardo Pasero (fattura 30.5.90), 203.000.000 dell’arbitro prof. Rescigno (fatture 12.4.90 e
17.7.90), Lire 510.000.000 dell’avv. Vittorio Ripa di Meana (fattura 1.8.90 e 2.4.91),
902.700.000
Lire dell’avv. Tesone (fatture 21.9.90 e 10.10.91), 1.749.300.000 dell’avv. Trimarchi (fatture
1.8.90, 11.5.90 e 21.2.90 e 30.4.91 e 7.8.91 e 2.7.92), 1.083.482.454 di Lire per l’avv. Erede
come
da fatture 2.1.91 e 30.1.91, di Lire 310.004.098 di Lire come da parcella 10.9.91 avv. Guerra, di
Lire 153.000.000 della fattura 17.12.91 dell’avv. Mignoli, di Lire 510.000.000 di cui alle fatture
23.5.91 e 10.8.91 dell’avv. Fazzalari, di Lire 153.000.000 dell’avv. Colesanti (fattura 29.5.90), di
Lire 25.000.000 dell’avv. Crespi (fattura 3.1.92), di 306.000.000 di Lire dell’avv. di Majo (fattura
22.1.93), di Lire 306.000.000 della fattura 20.1.9 dell’avv. Oppo.
Non rientrano invece nel novero del danno cagionato dal delitto le spese per il parere dell’avv. prof.
Costi, riferito a fatto diverso da quello strettamente oggetto della sentenza stesa da Vittorio Metta,
come quelle per il parere dell’avv. prof. Cattaneo, per identici motivi, le spese per i pagamenti
all’avv. Nobili, che si riferiscono a processo diverso da quello compravenduto, le spese per i
pagamenti all’avv. Pedersoli, custode delle azioni in procedimento diverso da quello deciso da
Metta, nè quelle dell’avv. Polverini, per lo stesso titolo; nemmeno quelle del notaio prof. Marchetti,
professione che non attiene la difesa in giudizio; nemmeno la parcella dell’avv. Schlesinger, che
attiene processi diversi da quello di Roma; nemmeno quelle dell’avv. Trifirò le cui parcelle non
riportano la natura dell’incarico; nemmeno quelle dell’avv. Benatti, riferite a processo diverso da
quello romano; nemmeno la fattura 12.6.92 dell’avv. Panzarini, che si riferisce a processi celebrati
a Milano; nemmeno la fattura dell’avv. Mucciarelli, anch’essa relativa a diverso processo, tenutosi
a Milano
Acampora, Previti, Pacifico e Metta vanno dunque condannati in solido a pagare alla CIR la detta
somma di euro 380.000.000, oltre al risarcimento dellle spese di lite, che vanno liquidate come da
richiesta in euro 444.361,03 oltre IVA e CPA, assolutamente giustificata dalla complessa
articolazione del processo, che ha subito anche numerosi procedimenti incidentali su richieste delle
difese.
534
PQM
Visti gli artt. 533, 535 e 521 cpp
dichiara
Acampora Giovanni, Battistella Primarosa, Metta Vittorio, Pacifico Attilio, Previti Cesare, Rovelli
Felice e Squillante Renato colpevoli dei delitti rispettivamente loro ascritti
esclusa con riferimento alla vicenda “Lodo Mondadori” la continuazione interna;
riqualificato il fatto contestato a Pacifico, Acampora e Previti, nell'ambito della vicenda “Lodo
Mondadori” come violazione degli artt. 319 e 321 cp;
unificati nella continuazione i fatti rispettivamente contestati agli imputati
riconosciute ai soli imputati Rovelli e Battistella le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla
aggravante contestata;
condanna
Battistella Primarosa alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione
Acampora Giovanni alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione
Rovelli Felice alla pena di anni sei di reclusione
Squillante Renato alla pena di anni otto mesi sei di reclusione
Pacifico Attilio alla pena di anni undici di reclusione
Previti Cesare alla pena di anni undici di reclusione
Metta Vittorio alla pena di anni tredici di reclusione.
Condanna
i detti imputati in solido fra loro al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 28 sgg. cp
dichiara
Battistella e Rovelli interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
Acampora, Pacifico, Previti, Squillante e Metta perpetuamente interdetti dai pubblici uffici;
Acampora, Pacifico, Previti, Squillante e Metta legalmente interdetti durante l'espiazione della pena
ex art. 32 cp;
Battistella, Rovelli, Previti, Pacifico e Acampora incapaci di contrattare con la pubblica
amministrazione per una durata pari alla pena inflitta ex art. 32 quater cp;
535
Pacifico, Previti e Acampora interdetti dall'esercizio della professione di avvocato per la durata di
anni cinque;
Visti gli artt. 538 e sgg. Cpp
condanna
gli imputati Battistella, Rovelli, Previti, Pacifico, Squillante e Metta, in solido fra loro, a risarcire
alla costituita parte civile IMI - San Paolo il danno cagionato, che si liquida in Euro 516.000.000
(cinquecentosedicimilioni), oltre alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro
666.894,13 oltre IVA e CPA
Condanna
gli imputati Previti, Pacifico, Acampora e Metta, in solido fra loro, a risacire alla costituita parte
civile CIR il danno cagionato, che si liquida in Euro 380.000.000 (trecentoottantamilioni) , oltre alla
rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 444.361,03 oltre IVA e CPA.
Condanna
gli imputati Battistella, Rovelli, Previti, Pacifico, Squillante e Metta, in solido fra loro, a risarcire
alla costituita parte civile Presidenza del Consiglio il danno cagionato dalla corruzione nella
vicenda giudiziaria IMISIR, che si liquida in Euro 1.290.000 oltre alla rifusione delle spese di lite,
che si liquidano in Euro 45.000.
Condanna
gli imputati Battistella, Rovelli, Previti, Pacifico, Squillante e Metta, in solido fra loro, a risarcire
alla costituita parte civile Ministero della Giustizia il danno cagionato dalla corruzione nella
vicenda giudiziaria IMISIR, che si liquida in Euro 1.290.000 oltre alla rifusione delle spese di lite,
che si liquidano in Euro 45.000.
Condanna
gli imputati Previti, Pacifico, Acampora e Metta, in solido fra loro, a risarcire alla costituita parte
civile Presidenza del Consiglio il danno cagionato dalla corruzione nella vicenda giudiziaria Lodo-
Mondadori, che si liquida in Euro 129.000 oltre alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in
Euro 32.000.
Condanna
gli imputati Previti, Pacifico, Acampora e Metta in solido fra loro a risarcire alla costituita parte
civile Ministero della Giustizia il danno cagionato dalla corruzione nella vicenda giudiziaria Lodo-
Mondadori, che si liquida in Euro 129.000 oltre alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in
Euro 32.000.
536
Respinge le domande avanzate dalle parti civili, di condanna degli imputati al pagamento di
provvisionale.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa
Previti in sede di discussione.
Visto l'art. 530 c. 2 cpp
assolve
Verde Filippo dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste con riferimento alla sentenza
31.10.1986 e per non aver commesso il fatto con riferimento all'episodio del 4 aprile 1989.
Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica in ordine alla deposizione di Zurlo
Maria del 9.2.2001.
Stabilisce in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi.
Milano 29 aprile 2003
Il PRESIDENTE dott. Paolo Enrico Carfì
Il GIUDICE dott. Enrico Consolandi
IL GIUDICE dott. Maria Luisa Balzarotti
 

Premessa pag. 1-91
Seconda parte 92-171
Lodo Mondadori 172-233
Rapporti tra imputati 233-372
Movimenti finanziari 373-487
 

Conclusioni 488-536