Passa la legge sull'inappellabilità delle sentenze. Favorirà solo i soliti.
La Legge Pecorella è ora legge. Un’altra legge ad personam, il presidente del Consiglio, è ora legge dello Stato.
Il Senato ha infatti dato il via libera alla legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
«Distrutta la funzione della Corte di Cassazione», ha commentato aspramente Nicola Marvulli  presidente della Cassazione.

Un’altra legge ad personam, nel senso che favorisce una sola persona, il presidente del Consiglio è ora legge dello Stato. Il Senato ha infatti dato il via libera, senza alcuna modifica rispetto al testo della Camera, alla legge sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, nonostante il voto contrario di tutti i gruppi dell'opposizione. Con questa nuova norma ora l'accusa in un processo potrà soltanto ricorrere in Cassazione, che non entra nel merito del giudizio ma deve solo verificare la legittimità della procedura con le quali è stato formulato.

Alla legge non è contraria solo l’opposizione. «Sono sbigottito per una simile iniziativa legislativa che distrugge la funzione assegnata alla Suprema Corte di Cassazione», ha commentato aspramente il presidente della Cassazione, Nicola Marvulli. «È stata approvata – ha sottolineato il magistrato - una legge contraria a quanto disposto dallo stesso Parlamento il 14 maggio del 2005», quella sul processo civile in Cassazione. Nel settore civile si avrà un modo di procedere, in quello penale un altro.

Da domani, la Cassazione non solo sarà limitata, ma dovrà subire anche enormi dilazioni nel proprio lavoro. «La legge Pecorella è la coda velenosa di una legislatura nella quale la maggioranza di governo ha fatto praticamente terra bruciata della giustizia penale», ha detto Nello Rossi, vicesegretario dell’Associazione Nazionale Magistrati. «Nel panorama del disastrato processo penale – ha osservato Rossi - il giudizio di Cassazione restava un'isola di efficienza: pochissimi i processi prescritti, pochi i mesi necessari per ottenere una decisione definitiva. Da domani non sarà più così per effetto della abnorme dilatazione del controllo sulla motivazione delle sentenze. Chiunque abbia a cuore le sorti della giustizia penale non potrà che cancellare questa legge».

«Queste norme intervengono in maniera nefasta sul giudizio di Cassazione, stravolgendone la natura. - dichiara il senatore Massimo Brutti, responsabile giustizia dei Democratici di Sinistra - Il giudizio di legittimità sarà trasformato in giudizio di merito e la cassazione verrà oberata da un carico insostenibile di ricorsi, con il risultato di devastare anche quella parte del sistema giudiziario che fino ad ora ha funzionato un po’ meglio. Questa legge non è voluta nell'interesse della giustizia e dei cittadini. La verità è che queste norme rispondono a un solo obiettivo: quello di tutelare gli interessi e le manovre del presidente del Consiglio e di altri esponenti della maggioranza». 

Le nuove norme 12.01.2006
 La legge Pecorella, sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, appena approvata dal Senato, riforma il sistema delle impugnazioni prevedendo che siano appellabili, da parte del pm e dell'imputato, solo le sentenze di condanna. Ecco le novità.

Casi di appello: la nuova formulazione dell'articolo 593 del codice di procedura penale prevede che salvo alcuni casi specifici, «il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda». Alla previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento viene affiancata un ampliamento dei motivi di ricorso per legittimità, estendendo le competenze della Corte di Cassazione. In particolare la possibilità del ricorso viene estesa a tutti i casi in cui non sia stata assunta una prova decisiva e ammissibile.

Archiviazione: il nuovo comma inserito nell'articolo 405 del codice di procedura penale prevede l'obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione quando la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza «e» non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini«.L'archiviazione non preclude la possibilità di riaprire il procedimento quando vi siano nuovi elementi.

Impugnazioni: contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per Cassazione: «il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso» .La persona offesa può proporre ricorso per Cassazione nei soli casi di nullità previsti dal codice. Sul ricorso, la Corte di Cassazione deciderà in camera di consiglio con maggiori garanzie del contraddittorio.

Sentenza di condanna: il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli «al di là di ogni ragionevole dubbio». Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza. Ricorsi: quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello.

Effetti nei giudizi civili: la legge ritocca l'art. 652 del codice di procedura penale. In particolare, la sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto limitatamente all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima.

Applicazione: le nuove norme si applicano ai processi in corso alla data della loro entrata in vigore. L'appello contro una sentenza di proscioglimento, proposto prima di quella data, «si converte in ricorso per Cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni».
 

SENATO DELLA REPUBBLICA
Legislatura 14º - Disegno di legge N. 3600 

XIV

  3600

Attesto che il Senato della Repubblica,
il 12 gennaio 2006, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del deputato Pecorella,
già approvato dalla Camera dei deputati:

Modifiche al codice di procedura penale, in materia
di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento

Art. 1.

    1. L’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 593. – (Casi di appello). – 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.

    2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda».

Art. 2.

    1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.

Art. 3.

    1. All’articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

    «1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».

Art. 4.

    1. L’articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 428. – (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). – 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
        a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

        b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

    2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606.

    3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127».

Art. 5.

    1. All’articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».

Art. 6.

    1. L’articolo 580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 580. – (Conversione del ricorso in appello). – 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello».

Art. 7.

    1. Al comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
        «d) mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile»;
        b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
        «e) se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione».

Art. 8.

    1. All’articolo 652 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima».

Art. 9.

    1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

    2. L’appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione. Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni.
    3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1 dell’articolo 623 del codice di procedura penale.

IL PRESIDENTE