La Capitaneria di Porto sanziona la coppia, poi si smentisce "L'ammenda scatta solo per chi monta una tenda sulla battigia"
Una tintarella da duemila euro. A tanto ammonta la multa che due coniugi di Palermo, Antonio Zingali e Lucia Imperiale, si sono visti verbalizzare sulla spiaggia di Poliscia, comune di Licata. La loro colpa è di essersi sistemati sulla battigia con un telo mare, nell'area assegnata in concessione allo stabilimento balneare "Mare blu".
E' possibile sdraiarsi al sole nell'area demaniale, tra gli ombrelloni e il bagnasciuga?
No, secondo i due uomini della Capitaneria di porto di Porto Empedocle che il 14 agosto hanno inflitto ai due coniugi sanzioni da 1.033 euro ciascuna. Di tutt'altro avviso la sala operativa della stessa Capitaneria di porto: il responsabile di questa sezione, raggiunto telefonicamente, esclude la possibilità che sia stata fatta una multa per questo motivo.
"Questo signore sarà stato sanzionato per aver disposto una tenda sulla spiaggia, accade di frequente ed è giusto multare questo comportamento", afferma con sicurezza il maresciallo.
"Disporre un telo mare - continua - non è assolutamente occupazione di suolo pubblico, non costituisce reato perché, al di là delle concessioni agli stabilimenti, i cinque metri di demanio che separano il bagnasciuga dagli ombrelloni restano a disposizione di chiunque".
Devono pensarla diversamente i suoi colleghi, perché il verbale in possesso dei coniugi parla chiaro e specifica il dettaglio (non trascurabile) dell'asciugamano:
il motivo della sanzione è infatti l'aver "occupato abusivamente un tratto di suolo demaniale dato in concessione alla società Mare Blu (posizionando un telo mare)".
Nessuna tenda abusiva, dunque, ma al massimo una questione di metri.
"Gli stessi verbalizzanti - spiega Antonio Zingali, 51 anni - non hanno effettuato alcuna misurazione della distanza esistente tra la linea di battigia e i nostri teli mare che tra l'altro erano collocati immediatamente prima del tratto di spiaggia perennemente bagnato dalle onde".
Gli articoli del Codice della navigazione citati nel verbale sono il 36 e il 1164.
Il primo riguarda la concessione di suolo pubblico, il secondo spiega che "chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni". Due milioni, appunto 1.033 euro, per un'interpretazione di "occupazione del demanio" che non trova d'accordo nemmeno i dipendenti della Capitaneria di Porto Empedocle: "Garantisco al cento per cento, chi dispone l'asciugamano non viene multato", ripete il Capo della Sala operativa.
Una giornata sfortunata per i coniugi Zingali, che si sentono presi di mira e non accettano la sanzione: "Non possiamo non denunciare l'operato dei verbalizzanti, viziato da grave discrezionalità (perché soltanto noi due siamo stati sanzionati, quando c'erano altre persone nelle nostre condizioni?) e da un incomprensibile accanimento. Stendere due teli mare sulla spiaggia costituisce un reato da duemila euro, mentre un paio di acquascooter scorrazzavano impunemente in mezzo ai bagnanti, sotto i nostri occhi e a quelli dei militari che ci stavano verbalizzando la maxi multa".
Fonte
http://www.iusmaris.com (codice della navigazione)
Art. 36 - Concessione di beni demaniali L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro [per la marina mercantile] (1). Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo |
Art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata 1. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l' uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l' arresto fino a sei mesi o con l' ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. |
Art. 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall' autorità competente relativamente all' uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila. |
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